Lavoratori domestici somministrati, una tantum di 200 euro e riconoscimento dell'esonero 0,8%
Ai domestici somministrati una tantum di 200 euro pagata ad agosto dalle agenzie e riconoscimento dell’esonero 0,8%: ultimi chiarimenti dell’Istituto.
Come si ricorderà con la circolare 73/2022 Inps ha precisato che, per i lavoratori domestici, l'erogazione del bonus da 200 euro introdotto dal decreto legge aiuti è a carico dell’istituto, in ossequio all'articolo 32 del Dl 50/2022.
A valle prima di alcune interlocuzioni e di formale successiva risposta dell’Istituto del 27 luglio u.s. ad associazione datoriale di settore, l’Istituto ha confermato che nel caso di lavoratori domestici in somministrazione, l’erogazione del bonus è a cura delle agenzie per il lavoro.
In merito alla richiesta di ulteriore precisazione circa il tema dell’esonero dello 0,8%, che costituisce condizione ai fini della erogazione dell’una tantum, l’Istituto ha precisato che ai somministrati domestici debba essere riconosciuto.
Il ragionamento si basa sulla considerazione che il rapporto di lavoro subordinato tra il domestico somministrato e l'agenzia di somministrazione è un rapporto dichiarato in Uniemens dal datore di lavoro - appunto l'Apl - con i relativi codici che lo contraddistinguono e solo per la misura della contribuzione è assoggettato ai parametri tipici della gestione del lavoro domestico.
Alla luce di quanto sopra, i domestici in somministrazione non rientrano tra i destinatari del bonus previsto dall'articolo 32 del Dl 50/2022 per i lavoratori domestici “puri” con pagamento diretto a carico dell'Istituto previa domanda.
Un ragionamento similare è stato fatto in precedenza per il Dl 34/2020 riguardo alla indennità di 1.000,00 euro disposta per i lavoratori domestici: in quella circostanza i lavoratori somministrati sono stati esclusi in quanto lavoratori subordinati dipendenti da agenzia per il lavoro.
La fattispecie di tali rapporti è disciplinata, in particolare, dalle norme sulla somministrazione di lavoro -artt. 30 e seguenti del d.lgs n. 81/2015- e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore di lavoro (artt. 2240 e ss., c.c.).
I lavoratori somministrati domestici, di conseguenza, sono destinatari, come la generalità dei dipendenti, dell’indennità prevista dall'art. 31 del decreto-legge del 17 maggio 202. Di conseguenza l’erogazione dell’una tantum è a cura del datore di lavoro. Per il riconoscimento di tale una tantum, anche a questa specifica tipologia di lavoratori, è necessario che il lavoratore consegni al proprio datore di lavoro la dichiarazione di cui all’art.31 del DL50/2022.
Dalle risposte pervenute dall’INPS - lettura importante - si evince anche che, per questa tipologia di lavoratori è applicabile anche l’esonero di 0,8% quota a carico lavoratore (comma 121 art. 1 legge 234/21).
Per tali ragioni le casi di software paghe stanno implementando o l’hanno già fatto tale fattispecie prima non processata dai sistemi con il riconoscimento dell’esonero spettante e non riconosciuto nei mesi pregressi.
Tali precisazioni last minute consentiranno, salvo proroghe che non si intravvedono all’orizzonte, la possibilità del pagamento di tali somme con le retribuzioni di luglio pagate nel corso del corrente mese e conguagliabili con i flussi Uniemens del prossimo 31 agosto.
Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR
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Dott. Michele Regina