Alma Laboris Business School - Incentivo all'esodo, circolare INPS su accordo aziendale e istanze Naspi

Incentivo all'esodo, circolare INPS su accordo aziendale e istanze Naspi

Incentivo all'esodo, circolare INPS su accordo aziendale e istanze Naspi

L’INPS con il Messaggio n°689 del 17 febbraio fornisce un’interpretazione importante e favorevole per le istanze di Naspi prodotte dai lavoratori che accettano di sottoscrivere un accordo di risoluzione consensuale a valle di un Accordo di incentivazione all’esodo durante il periodo di divieto di licenziamento, che come sappiamo per effetto di proroghe succedutesi nel tempo per la normativa emergenziale oramai vige dal marzo del decorso anno fino al prossimo 31 marzo 2021, salvo differimenti ulteriori e probabili.

Incentivo all’esodo, cosa dice la legge a proposito

Veniamo al punto. L’articolo 14, comma 3, del DL di Agosto 104/2020, convertito in legge 126/2020, prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 non trovino applicazione nelle ipotesi di un accordo collettivo aziendale – stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

È appena il caso di ricordare che anche la Legge finanziaria per il 2021, legge 178/2020, prevede all’articolo 1, comma 311 analoga disciplina in merito alle preclusioni e le sospensioni relative al c.d. divieto di licenziamento, valide in base alla già menzionata ultima legge, come detto, fino al 31 marzo 2021.

Incentivo all’esodo, dubbi interpretativi da parte dell’INPS

Alcune sedi territoriali dell’Istituto di via Ciro il Grande hanno avanzato dubbi interpretativi circa l’espressione utilizzata dal legislatore ove la norma prevede che l’accordo collettivo aziendale sia stipulato dalle “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.

Per tale interpretazione alcune Strutture territoriali avrebbero respinto le domande di indennità Naspi in presenza di un accordo collettivo aziendale sottostante alla risoluzione consensuale firmato da una sola e non da tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Incentivo all’esodo, INPS: rilevante sottoscrizione dell’accordo anche da parte di una sola sigla sindacale

Per la Direzione generale dell’INPS invece ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ma la sottoscrizione dell’accordo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, ed ovviamente l’adesione all’accordo da parte del lavoratore.

Quest’ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione Naspi, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

 

Un articolo a cura del Dott. Michele Regina

 

 

 

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