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Quando il lavoratore si infortuna da solo e in orari extralavorativi

Quando il lavoratore si infortuna da solo e in orari extralavorativi

Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma sulla caduta dall'alto di un lavoratore che operava da solo, senza protezioni adeguate, fuori dall’orario di lavoro e in attività che non gli spettavano.

 

A volte le responsabilità per eventi incidentali non sono correlate ad una singola carenza, ma ad una pluralità di condotte errate da parte del titolare della posizione di garanzia (mancanza di misure di prevenzione e protezione, carenza di formazione, errata organizzazione lavorativa, …). Tuttavia anche in questi casi, in cui le responsabilità sembrano chiare, ci sono situazioni specifiche che possono far sorgere dei dubbi: di chi è la responsabilità se l’infortunio non avviene in orari lavorativi?

Per avere alcune indicazioni sulle responsabilità per infortuni in orari extralavorativi ci possiamo soffermare su una recente sentenza della Corte di Cassazione - Sentenza n. 3451 del 24 gennaio 2019 – che presenta le pronunce delle sentenze di merito, di primo e secondo grado, relative alla caduta dall’alto di un lavoratore durante la riparazione di una tettoia e sulla responsabilità del datore di lavoro che ha consentito al lavoratore di operare da solo, senza protezioni adeguate, fuori dall’orario di lavoro e in attività che non gli spettavano.

L’evento e le sentenze di primo e secondo grado

Nella pronuncia della Corte di Cassazione si indica che con sentenza della Corte di Appello di Firenze è stata confermato una sentenza del Tribunale di Pisa con cui M.C., nella sua qualità di datore di lavoro, legale rappresentante della XXX S.r.l., “è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590, comma 1A e 3A cod. pen. per avere colposamente cagionato lesioni personali gravi a S.O. che cadeva nel vuoto, durante le operazioni di posa di tavoloni, per raggiungere una tettoia su cui doveva effettuare una riparazione, perché con imprudenza, negligenza ed imperizia ed in violazione delle norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare dell'art. 148 d.lgs. 81/2008, non provvedeva ad adottare un dispositivo anticaduta”.

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Questa la ricostruzione dell’evento riportato nelle sentenze di merito.

Il lavoratore S.O., operante nel settore produttivo di lavorazione dei pellami, “dovendo riparare una tettoia divelta dal vento, vi accedeva attraverso un balcone, posto al primo piano, circondato da una ringhiera. Mentre posizionava due tavoloni su cui camminare per raggiungere la tettoia, senza utilizzare cintura di sicurezza, che era posta su un pilastro vicino alla porta di accesso, scavalcava la ringhiera perdendo l'equilibrio e precipitando da un un'altezza di quattro metri”. A seguito della caduta dall'alto S.O. “riportava un trauma commotivo cerebrale ed un trauma toracico con duplice frattura costale e doppia rottura del bacino”.

Entrambe le sentenze escludono la condotta abnorme del dipendente e indicano la colpevolezza del datore di lavoro.

Riguardo all’orario di lavoro – aspetto che, invero, non verrà affrontato nel ricorso - nelle due sentenze “era giudicata ininfluente la circostanza dell'avere il lavoratore svolto l'attività prima dell'inizio dell'orario di lavoro, avendo il medesimo la disponibilità delle chiavi dello stabilimento ed essendo conosciuta dal datore di lavoro l'abitudine del dipendente di recarsi sul posto quando lo ritenesse utile”.

Inoltre si indica che, “nonostante M.C. avesse promesso ad S.O. di aiutarlo, non avrebbe comunque potuto coadiuvarlo, poiché aveva fissato un appuntamento alle ore otto con un cliente. Egli, dunque, sapeva che il lavoratore avrebbe operato da solo”.

A questi “non era stato fornito alcun dispositivo, non essendo la cintura di sicurezza idonea, secondo la A.S.L., a proteggere il lavoratore, in quanto proficuamente utilizzabile solo se il datore di lavoro avesse dato l'ordine di operare dal basso”.

E, altra problematica rilevata, “l'attività svolta dal lavoratore non rientrava nelle lavorazioni della conceria e nell'azienda mancava ogni presidio per lo svolgimento di lavori edili, non rientranti nelle mansioni dei dipendenti, i quali non avrebbero dovuto attendervi”. 

Le motivazioni del ricorso

La Cassazione ricorda che il giudice di secondo grado “ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non ritenendo il fatto di particolare tenuità per la gravità delle lesioni subite dalla persona offesa ed il grado di colpa dell'Imputato, che omise ogni cautela al fine di far eseguire quel lavoro in sicurezza”.

Il ricorso di M.C., contro la sentenza della Corte di appello, riguarda proprio questa esclusione.

Si segnala violazione e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale “ritenuto inapplicabile, senza adeguate argomentazioni, la causa di non punibilità, nonostante la sua compatibilità con il caso concreto”. E si sottolinea che gli elementi riportati nel dettaglio nel ricorso per l’applicazione della causa di non punibilità “sono ancor più rilevanti se si considera che il lavoratore era persona esperta e nominato responsabile della sicurezza, sicché il suo comportamento va considerato concretamente imprevedibile per l'imputato”.

Le conclusioni della Cassazione

Riguardo alla motivazione del ricorso si indica che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già “chiarito i presupposti di applicabilità della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta con l'art. 1, comma 2 del d. lgs. 28/2015, affermando che ‘Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001)’”. E gli elementi di valutazione indicati “sono proprio quelli presi in considerazione dalla sentenza impugnata che si è soffermata, da un lato, sulla gravità delle lesioni subite, corrispondente al parametro di cui al comma primo dell'art. 133 n. 2) cod. pen. e, dall'altro, sulla gravità della colpa, di cui al n. 3) del medesimo comma”.

Inoltre il fatto che il ricorrente “pretenda una diversa valutazione della colpa, che tenga conto del comportamento imprudente del lavoratore, non intacca la congruenza e logicità della motivazione, né la sua conformità al disposto dell'art. 131 bis cod. pen., come interpretato dalla Sezioni Unite”.

La sentenza impugnata non giudica abnorme il comportamento del lavoratore, ma non esclude “un concorso di colpa del medesimo nella produzione dell'evento”. Tuttavia “la gravità della condotta del datore di lavoro che non predisponga i minimi presidi di sicurezza, consentendo che un lavoratore operi da solo nello svolgimento di mansioni che non gli competono, per di più in quota, non trova alcun limite nella condotta colposa del lavoratore, che abbia sinergicamente contribuito all'evento”.

Senza dimenticare che alla valutazione della condotta, del danno e della colpevolezza del reo, “resta estranea la valutazione della condotta non abnorme di soggetti diversi ed in particolare della persona offesa, posto che senza la condotta del primo l'evento non si sarebbe comunque realizzato. Ed è quindi solo a quella condotta colposa, al danno cagionato ed al grado di colpevolezza del primo che occorre guardare per valutare la lievità della condotta ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen”.

In definitiva la Corte territoriale non solo ha considerato le lesioni come gravi, ma ha “ampiamente richiamato, nel corpo della sentenza, la gravità della condotta tenuta e della colpa dell'imputato, così soddisfacendo gli oneri motivazionali relativi alla reiezione dell'istanza di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen”.

Per questi motivi la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Fonte: Punto Sicuro

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