Smart Working e Lavoro Autonomo, ecco le Nuove Tutele per i Freelance
Con 173 sì e 53 astenuti il Senato ha dato il primo ok al ddl sul lavoro autonomo collegato alla manovra. Il 3 novembre l’assemblea di Palazzo Madama ha approvato tutti e 22 gli articoli del ddl n. 2233, confermando quasi integralmente il testo approvato dalla commissione Lavoro (relatore Maurizio Sacconi, Ap).
Ora il provvedimento passa all’esame della Camera. Tra le principali novità introdotte dal provvedimento, che definisce per la prima volta in Italia l’istituto dello smart working, ci sono maggiori tutele nelle transazioni commerciali e contro i ritardi nei pagamenti, l’aumento delle spese deducibili e l’assegno di maternità senza astensione obbligatoria.
Più Tutele e Welfare
Si estendono le tutele per le partite Iva e diventano abusive le clausole che concordano termini per "saldare" il pagamento superiori a 60 giorni dalla consegna al cliente della fattura.
Se arriva un figlio, la professionista avrà la possibilità di ricevere l'indennità di maternità pur continuando a lavorare (non scatta, cioè, l'astensione obbligatoria).
Mentre in caso di malattia o infortunio, su richiesta dell'interessato, si potrà sospendere la prestazione, salvo che venga meno l'interesse del committente.
Spese per Master e Formazione Integralmente Deducibili
Vengono rafforzate le deduzioni delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale. In particolare, diventano interamente deducibili entro un tetto annuo di 100 mila euro i costi per master, corsi e convegni (escluse le spese per vitto e alloggio) ed entro 5mila euro annui le spese per servizi personalizzati di politica attiva organizzati dai centri per l'impiego. Deducibili, infine, anche i costi per l'assicurazione contro il mancato pagamento delle prestazioni effettuate.
Più Facile l'Accesso agli Appalti
Tra le novità previste dal Ddl anche la possibilità per i liberi professionisti di aggregarsi in "reti, consorzi o forme associate", anche temporanee, per accedere ai bandi di gara (e concorrere così, con meno vincoli, all'assegnazione di incarichi e appalti privati). Vengono poi riconosciuti i diritti di utilizzazione economica in caso di invenzioni (salvo che l'attività inventiva sia già prevista come oggetto del contratto).
Il ddl delega poi il governo a individuare gli "atti pubblici" da devolvere alle professioni ordinistiche, attraverso il riconoscimento del loro ruolo sussidiario (e di terzietà) e, inoltre, a semplificare gli adempimenti su salute e sicurezza negli studi quando sono simili alle abitazioni.
Lo Smart Working
Il testo varato dal Senato incoraggia il lavoro agile definendolo come un lavoro per obiettivi, grazie all'impiego delle tecnologie digitali, rinviando all'accordo diretto tra datore di lavoro e lavoratore la individuazione delle modalità specifiche. In particolare, nell'accordo andranno indicati i tempi di riposo del lavoratore, ma anche le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro e le forme di recesso.
Sacconi: «Legge in dimensione 4.0»
«La larga condivisione parlamentare, oltre i confini della maggioranza» del ddl «è indicativo di una prima apertura politica e culturale alla responsabilità del risultato in ogni prestazione lavorativa, accentuata dalle capacità indotte dalle nuove tecnologie digitali» commenta Maurizio Sacconi, presidente della Commissione lavoro del Senato, sul blog dell'Associazione amici di Marco Biagi.
«È questo infatti - continua Sacconi - l'elemento comune di un provvedimento che riconosce la diffusione della fragilità ed il conseguente bisogno di tutele in ogni prestazione lavorativa. Ma promuove soprattutto la maggiore capacità di tutti i lavori, dipendenti e indipendenti. Significativo è il dato odierno dell'Istat che segnala, dopo un lungo periodo negativo, la crescita dei lavori indipendenti per ben 56 mila unità» aggiunge l'ex ministro. «Come è significativa - aggiunge - la quotidiana evoluzione del lavoro subordinato verso modalità che rendono flessibile l'orario, il luogo della prestazione, il salario in relazione ai risultati. Il legislatore -aggiunge Sacconi- sembra così avere avviato una regolazione più essenziale e coerente con la dimensione 4.0».