IVA e formazione, quale regime per l'esenzione? Sentenza ulteriore della CTP di Milano
È da tempo in corso un contenzioso con l'Agenzia dell'Entrate sulla formazione e l'esenzione ai fini IVA, prevista a determinate condizioni dalla normativa nazionale.
Ultime sentenze del Giudice tributario, sia Provinciale che Regionale, non danno ragione all'Agenzia.
Infatti la formazione è assoggettata a Iva se manca la verifica che i singoli corsi perseguono finalità pubblicistiche tali da giustificare l'esenzione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 20 del Dpr 633/1972.Chi commissiona servizi di formazione in tal caso ha diritto alla detrazione dell’imposta applicata in fattura.
La CTP di Milano -Sezione 7 - presidente Biancospino, relatore Dolci- con la sentenza 1237/2022 del 7 aprile scorso dà ragione al ricorrente avverso la pretesa dell'Ufficio.
La sentenza è a valle di accertamento tributario dalla Direzione regionale delle Entrate della Lombardia in merito alla detraibilità dell’Iva sulle fatture emesse da una società di formazione accreditata (rectius: qualificata) presso il Fondo Forma.Temp.
Per l'Ufficio accertatore i corsi di formazione sarebbero in esenzione. Per la stessa Direzione regionale, l’esenzione era motivata dal fatto che la società di formazione aveva erogato il servizio in ragione dell’accreditamento (qualificazione) presso il Fondo Forma.Temp, ente vigilato da Anpal.
Per la CTP l’ente erogatore dei corsi non possiede il requisito soggettivo richiesto dalla norma, unitamente a quello oggettivo di prestazioni didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale.
Nel dettaglio: il requisito soggettivo è carente in quanto non risulta sufficiente l’accreditamento dell’ente erogatore della formazione da parte di Forma.Temp, il quale ente non effettua alcun controllo volto a verificare che i corsi perseguano le finalità? pubblicistiche che giustificano l’esenzione Iva.
La CTP ha confermato la posizione già espressa dalla giurisprudenza sia della medesima Corte (sentenze CTP Milano sez. 7 n. 191/2022 e n. 194/2022 del 21 gennaio 2022), sia della Commissione tributaria di Milano (sentenza n. 1746/2021) e della Commissione Regionale della Lombardia , precisando che la sussistenza del requisito soggettivo non ricorre solo per il rilascio dell’accreditamento dell’ente, che tra l'altro non è soggetto pubblico , ma investe anche l’attività formativa e i corsi svolti.
La decisione dei giudici tributari lombardi è molto rilevante per tutti gli enti di formazione, che non potranno accedere al regime d’esenzione Iva sebbene iscritti nell’elenco degli enti accreditati dei fondi interprofessionali sulla base di requisiti in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica ed esperienze maturate.
Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR
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Dott. Michele Regina