Bilancio d’esercizio 2020: deroga sulla continuità aziendale e sospensione ammortamenti
Nel corso del 2020 il Legislatore ha introdotto una serie di disposizioni attuabili in fase di redazione del Bilancio in corso al 31-12-2020 volti a contenere l’impatto economico subito dalle imprese durante il periodo pandemico dalla diffusione da Covid-19.
In particolare in questo articolo approfondiamo la deroga sulla continuità aziendale nel bilancio 2020 e la sospensione degli ammortamenti.
Deroga sulla continuità aziendale nel bilancio 2020
Dapprima l’articolo 7 del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) e successivamente l’articolo 38-quarter, comma 2 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modifiche dalla L. 77/2020, hanno disposto che nella predisposizione del bilancio di esercizio 2020, la valutazione delle condizioni che determinano la prospettiva della continuità aziendale di cui all’art. 2423-bis, comma 1, può essere fatta sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020 non approvato e non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.
Il ricorso alla deroga, come precisato anche dall’OIC (Organismo Italiano di contabilità), nel documento interpretativo 8, è una facoltà, esercitabile se ricorrono determinate condizioni, con la particolarità che le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale possono essere fornite anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio antecedente datato al 31 dicembre 2019.
Le motivazioni che hanno portato il Legislatore ad emanare tale norma risiedono nella volontà di consentire alle aziende che hanno subito effetti economici negativi nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, di non applicare i normali criteri di valutazione del presupposto della continuità aziendale (vedi OIC 11 par. 21 o 22), o meglio applicarla con riferimento al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.
In definitiva consente di ottenere una sorta di “automatica” continuità aziendale nella redazione del bilancio 2020, lasciando tuttavia invariati gli obblighi di fornire informazioni nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione sulle capacità di perseguire la continuità aziendale negli esercizi futuri.
Infatti proprio su quest’ultimo punto, si concentra la maggiore criticità rispetto all’applicazione della deroga di cui al DL 34/2020 convertito nella L. 77/2020, il rischio di ottenere un “lascia passare virtuale” sulla continuità di azienda riferita alla gestione dell’esercizio 2020, rifacendosi ai presupposti di continuità dell’esercizio precedente, ma con la possibilità di una situazione reale dell’impresa non pienamente corrispondente, tale da richiamare una maggiore responsabilità e attenzione dei soci e amministratori e degli eventuali organi di controllo.
Il richiamo quindi ad una maggiore attenzione nella redazione della Nota Integrativa, che deve esporre i motivi oltre che le condizioni di ricorso alla deroga, ed in particolare laddove siano presenti incertezze sulla reali condizioni di salute dell’impresa, seppur l’applicazione della deroga tralascia l’esposizione delle valutazioni delle poste di bilancio influenzate dall’impatto dell’emergenza, si obbligano gli Amministratori nella fase di redazione ad analizzare l’evoluzione delle prospettive di continuità aziendale facendo ricorso alle commesse in corso, alle trattative e ai fatturati già conseguiti alla data di approvazione del Bilancio 2020.
Sospensione degli ammortamenti al bilancio 2020
L’articolo 60, comma 7-bis, del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 126 del 13/10/2020 ha introdotto la facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali al bilancio 2020, derogando quindi al disposto dell’articolo 2426, primo comma, del codice civile.
Tale disposizione ha lo scopo di alleviare i danni economici subiti dalle imprese nel periodo 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, riconoscendo la possibilità di sospendere gli ammortamenti ai soli soggetti che adottano i principi contabili nazionali.
La sospensione può essere flessibile, nel senso che possono essere coinvolti nella sospensione tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali o soltanto alcune di esse, inoltre gli ammortamenti possono essere calcolati in misura totale o parziale, in conseguenza del minor utilizzo dei beni durante il periodo pandemico.
In realtà le ragioni che possono indurre una società ad avvalersi della deroga non devono essere necessariamente connesse al minor utilizzo dei beni oggetto di ammortamento e quindi di rideterminarne la vita utile, ma può essere anche una scelta dettata dalla volontà di non incorrere in una perdita operativa o semplicemente per ridurre la perdita dell’esercizio.
Anche il documento interpretativo nr. 9 emanato ad Aprile 2021 dall’OIC ha fornito ulteriori delucidazioni e approfondimenti sulla normativa, in particolare sugli ambiti e metodi applicativi, chiarendo per altro che rientrano nella norma anche tutti gli acquisti effettuati nel corso dell’esercizio 2020, che la stessa è applicabile anche alle micro-imprese, e ha ulteriormente confermato che l’applicazione della norma potrebbe generare fiscalità differita da contabilizzare secondo le previsioni dell’OIC 25 par.13.
Proprio su quest’ultimo punto è bene ricordare che la fiscalità differita diviene necessaria nel momento in cui la sospensione degli ammortamenti opera non solo in ambito civilistico ma anche in ambito fiscale.
La norma ha creato non pochi dubbi rispetto all’applicabilità della sospensione fiscale. Dapprima si è espressa l’Assonime con la circolare n. 2 del 11 febbraio 2021 che sulla base di un chiarimento fornitor dall’Agenzia delle Entrate relativamente a Telefisco 2021, riteneva che la sospensione fiscale fosse un obbligo e non una facoltà.
Poi successivamente, proprio con il suddetto Documento interpretativo nr. 9 di Aprile 2021, l’OIC ha precisato invece che la deduzione fiscale introdotta dalla norma per la sospensione degli ammortamenti è una facoltà e non un obbligo.
Rimane invece l’obbligo connesso alla sospensione degli ammortamenti, la necessità di accantonare a una riserva indisponibile gli utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione della disposizione e qualora gli utili di esercizio realizzati non fossero sufficienti a raggiungere tale somma, la riserva andrebbe integrata utilizzando altre riserve di utili disponibili o altre riserve patrimoniali già presenti, e addirittura in mancanza anche di queste riserve o se in presenza di perdita di esercizio, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
L’obbligo di accantonamento a riserva è pertanto inderogabile e costituisce condizione necessaria per poter accedere al beneficio della sospensione degli ammortamenti, questo anche quando il risultato d’esercizio dell’anno 2020 è in perdita, come probabilmente accaduto a molte imprese che hanno subito l’impatto economico dell’emergenza sanitaria.
Un articolo a cura del dottor Marco Imparato, commercialista, revisore, consulente aziendale, esperto in finanza, e Docente di Alma Laboris Business School
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Dottor Marco Imparato