Decreto Ristori quater in Gazzetta Ufficiale: cosa prevede
Il Decreto Ristori Quater, tra le altre news, ne fornisce due importanti per i datori di lavoro in termini fiscali, previdenziali e di fruizione di ammortizzatori Covid-19.
In particolar modo, si parla della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020.
Cosa dice il Decreto Ristori quater, e a chi spetta la sospensione?
Veniamo alla prima di carattere fiscale e previdenziale. L’art. 2 del DL citato dispone che per i soggetti esercenti arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
Decreto Ristori quater, a chi spetta la sospensione dei versamenti
- ai versamenti delle ritenute alla fonte effettuati dai sostituti d’imposta, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
- ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;
- ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
Detti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
Decreto Ristori quater, cosa prevede per autonomi, ristorazione
Le sospensioni si applicano, senza tener conto dei ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.
Le stesse vengono applicate ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
L’applicabilità delle sospensioni è estesa ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al medesimo decreto-legge, ovvero coloro i quali esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
Tutti i pagamenti sospesi potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi o in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Decreto Ristori quater, ammortizzatori sociali: a chi spettano
La seconda misura di interesse è riferita agli ammortizzatori sociali emergenziali da più parti richiesta.
L’art. 13 del DL dispone che i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, c.d. DL di agosto, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
Come si ricorderà il DL di agosto, per effetto una lettura data dall’INPS con la nota di prassi n°115/2020, concedeva la possibilità di fruizione delle 18 settimane di ammortizzatore Covid-19 (9+9 con addizionale in quest’ultimo caso a seconda del calo di fatturato) ai dipendenti di aziende in forza al 13 di luglio 2020, creando uno spartiacque limitante per gli altri dipendenti successivamente assunti.
Tra l'altro, proprio il 7.12.2020 l'INPS con Circolare 139/2020 conferma la possibilità di poter presentare istanza per quei lavoratori prima esclusi dagli ammortizzatori del DL di agosto purché in forza al 9.11.2020.
Dott. Michele Regina
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Dott. Michele Regina