Polizza assicurativa estera: quadro RW e tassazione dei proventi al lordo delle imposte estere, in assenza di intermediario residente
L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'istanza di interpello del 23 luglio 2019, n. 300, ha chiarito il trattamento fiscale relativo ai proventi derivanti da un contratto di assicurazione sulla vita stipulato con una compagnia estera, e percepiti senza l’intervento di un intermediario residente. Nella fattispecie, l’istante, chiedeva chiarimenti sulla corretta modalità di tassazione dei proventi incassati al termine del contratto assicurativo, e sui relativi obblighi di monitoraggio fiscale.
Prima di illustrare la risposta dell’Agenzia delle Entrate, vale la pena ricordare che l’assicurazione sulla vita, ai sensi dell’art. 1882 del cod. civ., è il contratto in base al quale l’assicuratore, dietro il pagamento di un premio periodico o unico, garantisce un capitale o una rendita, al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Nell’ambito dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione l’art. 2 del D.lgs. 209/2005, permette di individuare: (i) le polizze di puro rischio, a copertura di eventi specifici (i.e caso morte); (ii) le polizze in cui le prestazioni corrisposte al beneficiario comprendono anche un rendimento di natura finanziaria, poiché collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di fondi, ovvero a indici o ad altri valori di riferimento.
La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) è intervenuta sul regime fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita, limitandone - a decorrere dal 1° gennaio 2015 - l’esenzione dall’IRPEF ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell’assicurato, a copertura del rischio demografico. L’attuale esenzione recata dall’articolo 34 del DPR 601/1973 prevede che i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Da un punto di vista fiscale, infatti, le somme percepite dall’avente diritto assumono natura risarcitoria. Dunque, per i proventi percepiti a partire dal 1° gennaio 2015, si prevede un regime misto che attrae a tassazione, come reddito di capitale, quanto percepito dagli aventi diritto in eccesso rispetto alla mera remunerazione del rischio demografico. Pertanto, in caso di polizze miste, come ha già avuto modo di chiarire l’Agenzia delle Entrate, la parte restante della prestazione corrisposta, inerente la componente finanziaria, è imponibile. (Circolare del 1° aprile 2016, n. 8/E, e la Risoluzione del 16 settembre 2016, n. 76/E)
Peraltro, non va dimenticato che, la corretta classificazione del tipo di polizza stipulata ha importanti conseguenze anche dal punto di vista dell’imposta di successione. L'articolo 12 del D.lgs. 346/1990, alla lettera c), prevede che non concorrono a formare l'attivo ereditario le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto. Dato il tenore letterale della disposizione, quindi, diventa rilevante verificare la presenza del requisito previdenziale. Pertanto, se la polizza ha contenuto (prevalentemente) previdenziale, le somme ricadono nell’esenzione, viceversa, la norma non opera.
In materia di imposte dirette, invece, i rendimenti di natura finanziaria, ove percepiti da soggetti non operanti in regime di impresa, rientrano fra i redditi di capitali di cui alla lett. g quater) dell’art. 44, co. 1 del DPR 917/1986. Detti redditi vengono determinati ai sensi dell’art. 45, co. 4, secondo cui i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. Quanto agli obblighi dichiarativi, su dette somme l’impresa di assicurazione residente applicherà un’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 26-ter, co.1, DPR 699/1973, nella misura prevista dall’art. 7 del D.lgs. 461/ 1997, vale a dire con l’aliquota vigente nei relativi periodi di maturazione, ovvero: (i) nella misura del 12,5 % per i redditi maturati fino al 2011, (ii) del 20% per i redditi maturati dal 2012 al 30 giugno 2014, e (iii) del 26% sui redditi maturati dal 1° luglio 2014.
Venendo al caso di specie, l’istante aveva stipulato nel 1976 un contratto di assicurazione sulla vita con un’impresa estera non residente, la quale, in vista della scadenza del predetto rapporto assicurativo, gli accreditava su un conto corrente svizzero l’importo dovuto. La compagnia assicurativa estera, all’atto di corresponsione di quelle somme, non applicava alcuna imposta sostitutiva. Inoltre, si certificava che i premi pagati dall’assicurato non erano legati ad alcun rendimento finanziario.
In merito alla corretta modalità di tassazione dei proventi incassati, l’Agenzia delle Entrate, afferma che i redditi corrisposti debbano essere assoggettati ad imposizione con l’applicazione dell’aliquota vigente nei relativi periodi di maturazione, ovvero: nella misura del 12,5 % per i redditi maturati fino al 2011, del 20% per i redditi maturati dal 2012 al 30 giugno 2014, e del 26% sui redditi maturati dal 1° luglio 2014.
Procedendo con l’analisi del caso sottoposto ad esame, l’Agenzia delle Entrate rileva, come poc’anzi anticipato, che dette somme venivano percepite direttamente sul conto corrente estero, e quindi, in assenza di un intermediario residente che operasse in qualità di sostituto di imposta.
Sul punto, l’Ufficio è del parere che, in assenza di intermediari finanziari residenti o di compagnie estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che intervengono nella riscossione dei proventi, tali redditi debbano confluire nel quadro RW (2019) per l’intero importo accreditato al 31 dicembre 2018, ed essere tassati al lordo delle eventuali imposte estere, nel relativo quadro RM (2019). Al contribuente, tuttavia, viene concessa la possibilità di autoliquidare l’imposta sostitutiva, ovvero optare per il regime di tassazione ordinaria, al fine di poter fruire del credito di imposta, ai sensi dell’art. 165 del TUIR.
Sul punto, giova ricordare che, nel caso in cui i redditi siano percepiti dal contribuente direttamente all’estero senza l’intervento di un sostituto di imposta, l’art.26-ter DPR 600/73, in via residuale, rimanda all’applicazione dell’art. 16-bis, TUIR, oggi art. 18. Ebbene, in tale ipotesi, è previsto che il contribuente indichi i proventi nella dichiarazione dei redditi (quadro RM, Modello Unico), assoggettandoli a tassazione, con la stessa aliquota delle ritenute a titolo di imposta che sarebbe stata applicata ove tali somme fossero state percepite mediante un intermediario residente. Nulla, dunque, si specifica in merito alla base imponibile da indicare in dichiarazione che, contrariamente a quanto affermato dall’Agenzia con la risoluzione in commento, potrebbe essere riportata al netto delle eventuali imposte estere.
Ad ogni modo, anche volendo supportare detta conclusione, si porrebbe un problema di ordine pratico. Le istruzioni per la compilazione del quadro RM (rigo 12/colonna 3) precisano che i redditi di capitali vanno esposti al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è prodotto. Così ragionando, vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra il soggetto che riscatta il premio assicurativo tramite l’intermediario finanziario italiano, e il soggetto che percepisce il medesimo ammontare sul proprio conto corrente estero, dichiarandolo nel proprio Modello Unico.
Il tema rimane abbastanza dibattuto e, nondimeno, riguarda anche la tassazione dei dividendi esteri riscossi senza il tramite di un intermediario finanziario. Tuttavia, nel caso di specie, la decisione dell’Agenzia delle Entrate, non parrebbe pregiudicare l’istante, in quanto, come certificato dalla compagnia estera, all’atto di distribuzione delle somme non è stata applicata alcuna ritenuta.
Da ultimo, con riferimento all’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE), l’Agenzia delle Entrate precisa che la compilazione del quadro RW è richiesta anche ai fini del monitoraggio delle attività detenute all’estero, ai sensi del D.lgs. 167/1990. Tale obbligo, infatti, sussiste anche in presenza di polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo, e che non sia stato conferito ad un intermediario italiano l’incarico di regolare i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei proventi.
D’altronde, in merito agli obblighi di monitoraggio fiscale, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 43/E del 2009, ha già avuto modo di chiarire che le polizze assicurative estere devono sempre essere segnalate nel quadro RW, in quanto si tratta di investimenti di natura finanziaria detenuti in un Paese estero, e produttivi di reddito imponibile in Italia. Rimangono esonerati dalla compilazione del quadro RW unicamente i contribuenti il cui investimento della polizza è stato affidato in gestione ad un intermediario residente.
Avv. e Dott. Maurizio Di Salvo
(Coordinatore Didattico e Docente: Master in Diritto Tributario)
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Avv. e Dott. Maurizio di Salvo