Il Finanziamento Soci della S.r.l.
Con una recente Ordinanza (n. 6109 del 1 marzo 2019) la Suprema Corte è tornata sul finanziamento soci di Srl e specificamente sulla qualificazione dei versamenti, variamente denominati, che i soci operano a favore della società: la vicenda trae origine da un avviso di accertamento per presunto maggior reddito di impresa emesso nei confronti di una Srl dall’Agenzia delle Entrate.
Oggetto di contestazione è, in particolare, la corretta qualificazione delle somme erogate dal socio alla Srl, somme appunto riprese a tassazione dalla AE: ad avviso di quest’ultima, infatti, trattavasi di “contributi” (come tali tassabili) mentre per la società si trattava di “finanziamenti”, qualificazione, questa, emergente dalle risultanze di bilancio mancando un apposito verbale assembleare.
Di questo avviso anche la Commissione Tributaria Regionale (per la Sicilia) per la quale le risultanze di bilancio devono considerarsi sostanzialmente equipollenti ai verbali (nel caso di specie, mancanti): da qui l’annullamento dell’avviso di accertamento.
La conclusione viene confermata anche dalla Suprema Corte all’esito di un preciso percorso argomentativo che muove da una premessa: l'art. 2467 c.c., detta una regola di giudizio (quella per cui i soci finanziatori sono postergati agli altri creditori nella restituzione di quanto erogato) ed una regola di interpretazione (nella parte in cui fornisce la definizione di finanziamenti rilevante ai fini della postergazione).
Non essendo quindi imposta dalla legge una regola o una forma specifica in ordine qualificazione della somma erogata dal socio, la qualificazione va operata, in assenza di un verbale, sulla base delle risultanze del bilancio: il bilancio di esercizio è, infatti, un documento che, anche per il suo rilievo “pubblicistico”, è fondamentale ai fini della qualificazione delle varie poste particolarmente – deve aggiungersi - in assenza di altre evidenze documentali.
Se ne ricava che la mancanza dei verbali assembleari relativi al finanziamento non preclude la possibilità di qualificare la natura di un'entrata patrimoniale per la società sulla base del bilancio.
A questo riguardo, di interesse è il passaggio dell’Ordinanza nel quale i Supremi Giudici evidenziano la necessità di distinguere due piani: il piano dei rapporti interni tra soci e tra soci e società, piano sul quale insistono gli eventuali vizi o irregolarità formali riguardanti l’operazione tra cui, appunti, l’inesistenza di un verbale; il piano dei rapporti con i terzi, tra cui l'Erario al quale – questo il punto decisivo - sono certamente “opponibili” le risultanze bilancistiche, essendo irrilevanti gli eventuali vizi afferenti l’operazione societaria, tanto più se si considera che si potrebbe trattare, come nel caso in esame, di vizi sanabili.
In definitiva, ai fini della qualificazione del versamento effettuato dal socio a favore della società, l’assenza di un verbale non priva di valore le risultanze contabili e precisamente la scelta formalizzata nel bilancio di qualificare il versamento come finanziamento.
Dott. Antonio Morello (Legal Manager)
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Dott. Antonio Morello