Alma Laboris Business School - Restituzione dell'anticipazione NASpI: nuova sentenza della Corte Costituzionale

Restituzione dell'anticipazione NASpI: nuova sentenza della Corte Costituzionale

Restituzione dell'anticipazione NASpI: nuova sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90 del 20 maggio 2024, ha stabilito che la restituzione dell'anticipazione NASpI non è integrale se l'attività imprenditoriale, finanziata con l'anticipazione, diventa impossibile per cause non imputabili al percettore.

In questi casi, la restituzione sarà proporzionale alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato durante il periodo coperto dalla NASpI. La Corte ha ritenuto la precedente normativa, che prevedeva la restituzione integrale in ogni caso, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché del diritto al lavoro.

La sentenza è scaturita da un caso specifico in cui l'INPS aveva erogato la NASpI in via anticipata ad un lavoratore che aveva perso il lavoro e aveva intrapreso un'attività di ristorazione. A causa delle restrizioni imposte per il COVID, il lavoratore aveva dovuto cessare l'attività e aveva trovato un'occupazione come lavoratore subordinato a tempo indeterminato. L'INPS aveva quindi richiesto la restituzione integrale dell'anticipazione della NASpI.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che la norma che prevedeva la restituzione integrale dell'anticipazione in questi casi fosse incostituzionale perché violava il principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché il diritto al lavoro. La Corte ha osservato che se l'attività imprenditoriale è stata effettivamente avviata e portata avanti per un periodo significativo grazie all'incentivo della NASpI anticipata, la finalità antielusiva della norma è soddisfatta.

Se il percettore dell'anticipazione si trova nell'impossibilità di continuare l'attività imprenditoriale per cause a lui non imputabili, l'obbligo restitutorio va riproporzionato in base alla durata del nuovo lavoro subordinato, poiché solo per quel periodo la NASpI risulta priva di causa. La Corte ha ribadito che il rischio d'impresa grava sul lavoratore che sceglie di ricevere l'anticipazione della NASpI anziché l'erogazione periodica. Se l'iniziativa imprenditoriale fallisce, il lavoratore è comunque tenuto alla restituzione integrale dell'anticipazione se inizia un nuovo lavoro subordinato nel periodo coperto dalla NASpI.

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