L’indennità di fine rapporto nel diritto europeo: la sentenza C-593/21 della Corte di Giustizia
In una decisione che getta luce sui diritti degli agenti commerciali all'interno del mercato unico europeo, la Corte di Giustizia Europea (CJEU) ha emesso una pronuncia cruciale nella causa C-593/21, NY contro Herios Sarl, che tratta della questione dell’indennità di fine rapporto in favore dei sub-agenti commerciali.
La vicenda origina da un contratto di agenzia commerciale tra Herios, società belga, e Poensgen, società tedesca, per la promozione esclusiva dei prodotti di Poensgen in Belgio, Francia e Lussemburgo. Successivamente, Herios diviene preponente di NY, sottoscrivendo un contratto di agenzia con questa per la vendita dei prodotti Poensgen. Dopo nove anni, il rapporto tra Poensgen e Herios si interrompe e, a cascata, termina anche quello tra Herios e NY. Poensgen decide di compensare Herios con un’indennità di fine rapporto, mentre NY, ora agente diretto di Poensgen, chiede un indennità similare a Herios, basandosi sui clienti acquisiti nel 2016.
Il caso è stato portato davanti alla Corte di Giustizia Europea per chiarire l’applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 86/653/CEE, che regola il diritto dell’agente commerciale a un'indennità di fine rapporto. La questione centrale riguardava il "sostanziale vantaggio" che l'agente principale può ottenere dai clienti acquisiti tramite il sub-agente, e se tale vantaggio giustifichi il pagamento dell'indennità di fine rapporto al sub-agente stesso, nel caso in cui quest'ultimo diventi poi agente diretto del preponente.
La CJEU ha interpretato che il "sostanziale vantaggio" deve comprendere tutti i benefici tratti dal preponente grazie agli sforzi dell'agente, anche dopo la cessazione del contratto. Tuttavia, ha anche evidenziato come, nel contesto specifico in cui il sub-agente diventa direttamente agente del preponente, continuando a servire gli stessi clienti per gli stessi prodotti, il pagamento di un'indennità sarebbe iniquo. Questo perché non esisterebbe un reale danno per il sub-agente, il quale non perderebbe il beneficio della propria clientela acquisita.
Pertanto, la decisione stabilisce un principio importante: nel caso un sub-agente sostituisca l’agente principale mantenendo gli stessi clienti e i medesimi prodotti in un rapporto diretto con il preponente, non ha diritto all’indennità di fine rapporto dall'ex agente principale. Questa interpretazione enfatizza l'equità e la logica economica sottostante il regime di indennizzo previsto dalla direttiva europea, delineando un quadro più chiaro per gli agenti commerciali e i loro preponenti nell'Unione Europea.
La sentenza C-593/21 segna quindi un punto di riferimento nel diritto commerciale europeo, offrendo una guida essenziale sulla gestione delle transizioni contrattuali e sul calcolo delle indennità di fine rapporto, rafforzando al contempo i principi di equità e di riconoscimento del valore apportato dagli agenti commerciali nel tessuto economico del mercato unico.
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Redazione Giuristi