L’indennità di fine rapporto nel diritto europeo: la sentenza C-593/21 della Corte di Giustizia
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In una decisione che getta luce sui diritti degli agenti commerciali all'interno del mercato unico europeo, la Corte di Giustizia Europea (CJEU) ha emesso una pronuncia cruciale nella causa C-593/21, NY contro Herios Sarl, che tratta della questione dell’indennità di fine rapporto in favore dei sub-agenti commerciali.
La vicenda origina da un contratto di agenzia commerciale tra Herios, società belga, e Poensgen, società tedesca, per la promozione esclusiva dei prodotti di Poensgen in Belgio, Francia e Lussemburgo. Successivamente, Herios diviene preponente di NY, sottoscrivendo un contratto di agenzia con questa per la vendita dei prodotti Poensgen. Dopo nove anni, il rapporto tra Poensgen e Herios si interrompe e, a cascata, termina anche quello tra Herios e NY. Poensgen decide di compensare Herios con un’indennità di fine rapporto, mentre NY, ora agente diretto di Poensgen, chiede un indennità similare a Herios, basandosi sui clienti acquisiti nel 2016.
Il caso è stato portato davanti alla Corte di Giustizia Europea per chiarire l’applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 86/653/CEE, che regola il diritto dell’agente commerciale a un'indennità di fine rapporto. La questione centrale riguardava il "sostanziale vantaggio" che l'agente principale può ottenere dai clienti acquisiti tramite il sub-agente, e se tale vantaggio giustifichi il pagamento dell'indennità di fine rapporto al sub-agente stesso, nel caso in cui quest'ultimo diventi poi agente diretto del preponente.
La CJEU ha interpretato che il "sostanziale vantaggio" deve comprendere tutti i benefici tratti dal preponente grazie agli sforzi dell'agente, anche dopo la cessazione del contratto. Tuttavia, ha anche evidenziato come, nel contesto specifico in cui il sub-agente diventa direttamente agente del preponente, continuando a servire gli stessi clienti per gli stessi prodotti, il pagamento di un'indennità sarebbe iniquo. Questo perché non esisterebbe un reale danno per il sub-agente, il quale non perderebbe il beneficio della propria clientela acquisita.
Pertanto, la decisione stabilisce un principio importante: nel caso un sub-agente sostituisca l’agente principale mantenendo gli stessi clienti e i medesimi prodotti in un rapporto diretto con il preponente, non ha diritto all’indennità di fine rapporto dall'ex agente principale. Questa interpretazione enfatizza l'equità e la logica economica sottostante il regime di indennizzo previsto dalla direttiva europea, delineando un quadro più chiaro per gli agenti commerciali e i loro preponenti nell'Unione Europea.
La sentenza C-593/21 segna quindi un punto di riferimento nel diritto commerciale europeo, offrendo una guida essenziale sulla gestione delle transizioni contrattuali e sul calcolo delle indennità di fine rapporto, rafforzando al contempo i principi di equità e di riconoscimento del valore apportato dagli agenti commerciali nel tessuto economico del mercato unico.
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Redazione Giuristi