Bonus 150 euro Inps, indennità una tantum anche a dicembre: le novità
Bonus di 150 euro, arrivano ulteriori chiarimenti da Inps circa l’indennità una tantum. Con il messaggio 4159 del 17.11.2022 l’INPS fornisce chiarimenti importanti per la erogazione della stessa anche a valle di numerose richieste sul tema ed in particolare della retribuzione imponibile.
Come noto l’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 prevede che venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro “ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro”.
Con la circolare n. 116/2022 l’Istituto ha già fornito le prime istruzioni applicative in materia, mentre con il messaggio in discorso si chiarisce che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma in questione, è da considerare al netto tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.
Questa è una risposta positiva, in particolare per quei settori, come per la somministrazione, che erogano ratei mensili di mensilità aggiuntive a novembre. La somministrazione per prassi eroga la mensilità di novembre, con pagamento entro il successivo 15.12, unitamente ai ratei maturati della tredicesima.
Il calcolo dell’imponibile previdenziale in tal modo, incrementato dei ratei di tredicesima, avrebbe pregiudicato la fruizione da parte dei somministrati per il superamento del limite predetto dei 1.538,00 euro.
La risposta dell’Istituto viene incontro a tali esigenze con il chiarimento fornito.
Inoltre il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità per gli aventi diritto compete nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l'importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.
Nel caso in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.
Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR
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Dott. Michele Regina