Alma Laboris Business School - Benefit DL Aiuti-Bis, la Circolare 35/E e il nuovo limite di 600 euro per il 2022

Benefit DL Aiuti-Bis, la Circolare 35/E e il nuovo limite di 600 euro per il 2022

fringe benefit

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, ha fornito una propria lettura restrittiva sul superamento dei limiti di 600 euro per i fringe benefit, previsto dall'art.12 del Decreto 115 del 9.8.2022, c.d. Aiuti bis, e sulla conseguente tassazione.

La lettura , da più parti ritenuta particolarmente restrittiva, prevede che ove in sede di conguaglio il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al limite di 600 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, e senza alcuna franchigia, sottoponendo le somme - per armonizzazione delle basi imponibili - anche a prelievo previdenziale: con ciò determinando un maggior costo per i datori di lavoro ed un minor beneficio netto per i lavoratori percettori.

L’Agenzia delle Entrate non fornisce buone notizie a quei datori di lavoro che hanno erogato fringe benefit ai dipendenti per un valore superiore ai 600 euro senza assoggettarli a ritenuta d’acconto, per la parte dei 600 euro stessi, confidando nella deroga al dettato del comma 3 dell’art. 51 del TUIR.

L'art. 12 del decreto Aiuti-bis del DL 115 citato dispone, per il solo periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nel limite complessivo di euro 600, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986).

La lettura di AdE, in verità attesa molto prima, non è concorde con l’interpretazione di diversi commentatori ed esperti che hanno fornito una lettura ben più ampia del concetto “in deroga”: secondo l’Agenzia la non imponibilità è stabilita entro il tetto di euro 258,23, per quest'anno 600,00 secondo il DL Aiuti -bis, ed in stabilita caso di superamento del predetto limite l’imponibilità della somma è sull' intero ammontare e non solo della quota eccedente il limite stesso. L’Agenzia ritiene, diversamente dai commenti dei più, che la disciplina applicabile rimane quella dell’art. 51, comma 3, del TUIR e che la deroga inserita nell’art. 12 del decreto Aiuti-bis riguardi solo il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare, con ciò, alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento del nuovo, provvisorio, limite di 600 euro.

Ove in sede di conguaglio il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600. Come detto ciò comporterà anche l'assoggettamento a contribuzione previdenziale per effetto della citata armonizzazione delle basi imponibili.

L'Agenzia - con lettura più ampia - ritiene però che l'importo di 600,00 euro è riferibile anche ai percettori di reddito di lavoro assimilati a quello dipendente: tale lettura appare condivisibile.

La lettura in generale sui 600 euro appare restrittiva perché non è abbastanza chiaro il concetto di deroga al comma 3 dell'art. 51 del TUIR che l’art. 12 del DL 115 ha voluto introdurre: sarebbe stato più semplice innalzare il limite di esenzione senza fare alcun riferimento a deroghe.

I datori di lavoro che per prudenza non hanno ancora erogato i benefit in questione in attesa della lettura di AdE ora, solo se vorranno non essendo un obbligo tale erogazione, si adegueranno a tale lettura, mentre chi ha erogato tale somma oltre il limite dovrà rideterminare i redditi con incrementi di costo e riduzione del netto per i percipienti.

Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR

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