Cassa integrazione Marche, come funziona la CIGO per gli eventi alluvionali
Con il messaggio del 26 settembre 2022, n. 3498, l’Istituto, per l’eccezionale evento meteorologico avvenuto nei giorni del 15 e 16 settembre 2022 in alcune zone della Regione Marche, ha fornito chiarimenti riguardo alle corrette modalità di presentazione delle domande di CIGO da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione, nonché le istruzioni operative per la gestione dell’istruttoria delle istanze stesse da parte delle Strutture territoriali competenti.
Cassa integrazione Marche, cosa dice l’Istituto a tal proposito
I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda di accesso alla prestazione di integrazione salariale ordinaria utilizzando, con riferimento alla sospensione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, la causale "Incendi - crolli – alluvioni".
Si ricorda che detta causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). La causale è disciplinata dall’articolo 8 del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442, e rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
Per queste causali sono previsti i seguenti specifici criteri:
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale,
- le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’obbligo dell’informativa sindacale, previsto dall’articolo 14, comma 4, del D.lgs n. 148/2015, non è preventivo ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.
Le imprese del settore edile e lapideo non sono tenute ad effettuare la predetta informativa per le richieste riferite alle prime 13 settimane di cassa integrazione. Detta informativa, viceversa, deve essere resa, anche in questo caso in via non preventiva, solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione/riduzione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.
Considerando che l’evento meteorologico che si è verificato nelle giornate del 15 e 16 settembre2022 nel territorio delle province di Ancona e Pesaro, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate in tali territori e che presentano le domande con causale “Incendi - crolli – alluvioni” non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda, in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022.
Alcune considerazioni sulle procedure da svolgere
Nella relazione tecnica il datore di lavoro deve limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.
Nel caso in cui in cui i datori di lavoro colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni medesimi, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di cassa integrazione salariale ordinaria può essere presentata con la causale “Impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.
Anche tale causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi degli eventi oggettivamente non evitabili e, pertanto, come per la causale “Incendi - crolli – alluvioni”, si applicano i criteri di maggiore favore sopra richiamati.
Cassa integrazione Marche e ripresa dell’attività lavorativa, come funziona
Per queste istanze i datori lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità. Il possesso di tali verbali o attestazioni può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda. Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività medesime in ragione dell’impraticabilità dei locali o del persistere della stessa.
Con riferimento al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza degli stabilimenti, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali.
Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR.
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Dott. Michele Regina