Aree di crisi industriale complessa: prorogati nel 2022 gli ammortizzatori sociali
Con il Messaggio n° 3295 del 06-09-2022 l’Inps fornisce istruzioni circa le aree di crisi industriale complessa relativamente alla mobilità in deroga.
Nell’ambito delle novità apportate al TU degli ammortizzatori sociali, D.lgs 148/2015 e s.m.i., previsto dalla L.234/2021, si inserisce, tra gli altri, anche il completamento dei piani di recupero dell’occupazione di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto citato. A tal riguardo sono state stanziate dalla richiamata L.234 ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, ripartite tra le Regioni con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Il Ministero del Lavoro, con riferimento all’articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha chiarito che, al fine di semplificare in un’unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi medio tempore susseguiti che fanno riferimento all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, anche in carenza di una norma di proroga, è consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.
Sulla scorta di tale interpretazione l’Istituto precisa che sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 127, della legge n. 234/2021 che apporta ulteriori finanziamenti alla misura , possono intendersi implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2022 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
La normativa in materia di trattamenti di mobilità prevede che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità in deroga, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano applicate le misure di politica attiva del lavoro individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’ANPAL e al Ministero del lavoro.
Dal quadro normativo emerge che a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria, possano essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.
Al fine di ripartire le risorse messe a disposizione dalla L.234/2021, il Ministero del Lavoro ha fatto richiesta alle Regioni di comunicare i propri fabbisogni, tenuto conto dei residui dei precedenti finanziamenti ancora disponibili e utilizzabili nell’annualità corrente.
Il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, in data 9 marzo 2022 ha emanato il decreto interministeriale con il quale ha ripartito tra le Regioni le suddette risorse finanziarie pari a 60 milioni di euro per il 2022, poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, come di seguito riportato:
Regione |
Risorse |
Lazio |
€ 19.797.385,44 |
Campania |
€ 12.018.707,24 |
Molise |
€ 6.961.085,54 |
Abruzzo |
€ 3.395.651,48 |
Puglia |
€ 848.912,87 |
Sardegna |
€ 10.186.954,45 |
Umbria |
€ 2.546.738,61 |
Sicilia |
€ 4.244.564,36 |
Totale |
€ 60.000.000,00 |
Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR
by
Dott. Michele Regina