Congedo di paternità 2022, come funziona e cosa dice la nuova direttiva
Novità a valle del D.lgs 105/2022 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza i genitori e i prestatori di assistenza: i lavoratori genitori dal 13 agosto possono richiedere ai propri datori di lavoro di fruire dei congedi obbligatori e parentali secondo le nuove regole.
Ne dà notizia l'INPS con messaggio del 4 agosto 2022 n°3066. Con tale messaggio l’Istituto illustra in sintesi le modifiche apportate dal citato decreto alla disciplina del congedo di maternità, dei congedi di paternità e del congedo parentale, rinviando a successivo altra nota di dettaglio le indicazioni operative.
Il rinvio comporta un disallineamento temporale tra le richieste di congedo presentate al datore di lavoro in base alle nuove disposizioni e i relativi adempimenti amministrativi, con conseguente successiva regolarizzazione mediante la presentazione della domanda telematica all’istituto previdenziale, attualmente in fase di aggiornamento.
Per i congedi riservati al padre l'INPS commenta le novità in materia di congedo di paternità obbligatorio, diritto autonomamente riconosciuto, inserito per la prima volta nel Dlgs 151/2001 tramite il nuovo articolo 27-bis.
Diversamente dalla previgente disciplina, contenuta nell’articolo 2 della legge 92/2012 e prorogata negli anni successivi, che consentiva l’utilizzo solo dopo la nascita del figlio, il nuovo congedo può essere richiesto al datore di lavoro e fruito a partire dai due mesi antecedenti la data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi alla nascita. L’altra novità consiste nell’aver forfettariamente raddoppiato la durata del congedo in 20 giorni lavorativi, in caso di parto plurimo.
Importante sottolineare che il decreto tutela la paternità, al pari della maternità, in presenza della fruizione dei congedi e fino ad un anno di età del bambino
Per il congedo parentale il trattamento economico pari all’indennità del 30% della retribuzione, riconosciuto dall' articolo 34 del Dlgs 151/2001, fino al 12° anno di età del bambino, ha una durata complessiva massima di 9 mesi, di cui tre riservati in esclusiva alla madre, tre mesi riservati al padre, tutti reciprocamente non trasferibili, più altri tre mesi fruibili in modo alternativo da entrambi i genitori.
Le modifiche della durata del periodo indennizzato non incidono sui limiti massimi di utilizzo del congedo parentale previsti dall’articolo 32 del Dlgs 151/2001, che rimangono fissati in 6 mesi per ciascun genitore (elevabili a 7 per il padre, con utilizzo dei residui 4 da parte della madre) e in 10 mesi complessivi (11 se il padre ne ha utilizzati almeno 3).
L’estensione riguarda anche il genitore solo, quello cioè che beneficia dell’affidamento esclusivo del figlio, che potrà fruire del congedo parentale per massimo 11 mesi, con diritto all’indennità del 30% per un massimo 9 di mesi.
Dal lato dei lavoratori autonomi, l’Inps ricorda che, anche per gli iscritti alla gestione separata, la durata del congedo parentale è ampliata a 9 mesi, frazionati sempre in tre mesi per ciascuno dei genitori non trasferibili e in ulteriori tre mesi fruibili alternativamente tra i due.
Per gli altri lavoratori autonomi, l’articolo 69 del Dlgs 151/2001, dopo le modifiche del Dlgs 105/2022, estende anche al padre il congedo parentale di tre mesi da fruire entro l’anno di vita del bambino.
Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR
by
Dott. Michele Regina