Decreto legislativo trasparenza e revisione dei contratti individuali di lavoro
Il CdM il 22 giugno ha definitivamente approvato il quadro normativo sulle tutele minime atte a garantire che tutti i lavoratori, compresi coloro che hanno contratti non standard, beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro.
Il decreto legislativo approvato prevede inoltre l’ampliamento del campo di applicazione soggettivo della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro che viene esteso anche ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard.
Il decreto legislativo dà attuazione alle norme della direttiva Ue 1152 del 2019 sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.
Le novità riguardano tutti i rapporti di lavoro, comprese a sorpresa le collaborazioni coordinate e continuative e i rapporti “non standard”.
Vengono pertanto adeguati all’ordinamento europeo gli obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro e stabilite nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard, beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro.
Viene ampliato il campo di applicazione soggettivo della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro, che viene esteso anche ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard (rapporti di collaborazioni continuative organizzate dal committente anche tramite piattaforme, contratto di prestazione occasionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, etc.). La normativa non trova applicazione per i rapporti di lavoro autonomo, purché non rientranti nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
Il datore di lavoro deve informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. Sono inoltre previsti ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
In caso di violazione degli obblighi informativi sono previste sanzioni fino a 1.500 euro a lavoratore.
Il periodo di prova non può essere superiore a sei mesi, fatte salve eventuali durate inferiori previste dai contratti collettivi. I datori, su richiesta scritta del lavoratore, hanno 30 giorni di tempo per fornire le informazioni richieste per evitare l’irrogazione di sanzioni.
Sono vietati il licenziamento e i trattamenti pregiudizievoli del lavoratore conseguenti all’esercizio dei diritti previsti dalle nuove norme.
Non vi è chi abbia visto in questa nuovo quadro regolatorio, che sarà applicato dal prossimo mese di agosto appena pubblicato in GURI, un notevole appesantimento in quanto ne contratti di lavoro nuovi si dovranno indicare puntualmente le informazioni indicata nel Decreto, senza rinvii di stile alla legge in generale e/o ai contratti collettivi.
Da un punto di vista dell’impegno vi sarà un importante tour de force per uffici del personale e consulenti.
Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR
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Dott. Michele Regina