Turno di ballottaggio per le elezioni amministrative del 26 giugno 2022: i permessi elettorali
Il 26 giugno, domenica, gli elettori sono ritornati ai seggi per il turno dei ballottaggi successivamente alle elezioni del 12 giugno u.s. per le elezioni amministrative, in cui si è votato anche per i Referenda.
Il turno di ballottaggio di domenica 26 giugno 2022 era previsto per l'elezione dei sindaci nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione sino a 15.000 abitanti.
Le operazioni di votazione hanno avuto luogo nella predetta giornata di domenica 26 giugno, dalle ore 7 alle ore 23, ai sensi dell’art. 1 comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 -legge di stabilità 2014.
La votazione di ballottaggio rappresenta una prosecuzione delle operazioni svoltesi nel primo turno, rimanendo il corpo elettorale invariato.
Hanno potuto partecipare al ballottaggio solo gli elettori che abbiano raggiunto la maggiore età entro il 12 giugno 2022, data di svolgimento del primo turno di votazione, indipendentemente dalla circostanza che abbiano partecipato o meno a tale votazione, mentre non potranno esercitare il voto gli elettori che abbiano maturato tale diritto solo nei giorni successivi.
I seggi sono stati attivati presso i plessi scolastici già dal pomeriggio di venerdì 24 fino al lunedì 27.
Le operazioni di scrutinio hanno avuto corso nella giornata di domenica 26 giugno, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari.
Con l'occasione appare utile ricordare anche per questa tornata elettorale le disposizioni in materia per quanto attiene l'impatto nell'ambito del rapporto di lavoro, che sia a termine o a tempo indeterminato.
I dipendenti che siano chiamati a svolgere funzioni presso i seggi possono legittimamente assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alle operazioni preparatorie e per le consultazioni.
In questo periodo si deve verificare quali siano i giorni lavorativi o meno.
Per le giornate lavorative, quali il sabato per chi lavori su sei giorni, ovvero il lunedì, o il giorno successivo nel caso di protrazione in quel giorno delle operazioni di spoglio delle schede, il dipendente ha diritto al medesimo trattamento economico e normativo previsto come se avesse lavorato. Per le giornate non lavorative, ovvero festive, quali la domenica o il sabato per chi lavora su 5 gg, queste saranno retribuite con tante quote della normale retribuzione giornaliera ovvero in alternativa con giornate di riposo compensativo.
Non dovrà essere prevista alcuna maggiorazione per turno festivo o straordinario anche perché il lavoratore, impegnato al seggio, è remunerato anche con quanto previsto per legge. Qualche dubbio suscita la scelta relativa alla opzione per le quote retributive o per i riposi compensativi per le giornate non considerate lavorative o festive. La norma non dispone con chiarezza di chi sia tale scelta, anche se una nota di Confindustria, sebbene da considerare non impegnativa (circolare n. 11571/1992), riconoscerebbe tale facoltà al datore di lavoro. Si suggerisce di trovare l'accordo tra le parti.
È importante inoltre per quanto concerne il concetto di giornata da riconoscere a livello retributivo fare la seguente precisazione.
La Cassazione con la sentenza 8712/2002 ha sancito che la prestazione di alcune ore nell'ultimo giorno di consultazione (in tal caso era di martedì) deve essere considerata intera giornata e non ad ore. Pertanto è irrilevante che l'impegno presso il seggio sia ridotto ad una ovvero ad alcune ore affinché vi sia il diritto alla corresponsione retributiva per l'intera giornata. I lavoratori devono produrre all'azienda la copia del certificato di chiamata al seggio e la certificazione firmata dal presidente del seggio con l'indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell'orario di chiusura. Nel caso di lavoratori che siano presidenti di seggio la certificazione è firmata dal vice-presidente. Quando invece i lavoratori dovranno recarsi in altri comuni per votare chiederanno permessi che saranno solo a loro carico.
In base all'art. 2 della citata L.178/81, inoltre, le somme corrisposte dai datori di lavoro, sono deducibili dall'imponibile fiscale degli stessi.
Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR
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Dott. Michele Regina