Riforma del CSM, cosa prevede: composizione, ineleggibilità e indennità
Uno degli argomenti su cui maggiormente si dibatte nell’ambiente giuridico nelle ultime settimane è sicuramente la riforma del CSM, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 giugno per entrare in vigore il 21 giugno 2022.
Il provvedimento è il frutto di una procedura normativa complessa, avente l'obiettivo di rinnovare le regole che disciplinano il Consiglio Superiore della Magistratura. Ma cosa prevede di preciso?
Uno dei punti principali della riforma è sicuramente quello relativo alla composizione del CSM. I membri elettivi saranno trenta, di cui venti magistrati ordinari e dieci eletti dal Parlamento. I membri delle Commissioni non possono far parte di altre Commissioni, che vengono nominate ogni 16 mesi dal Presidente. Salgono a 5 i componenti supplenti della Commissione disciplinare e la presidenza resta la stessa per tutta la durata della consiliatura. È cambiato anche il quorum per la validità delle deliberazioni: dovranno essere presenti 14 togati e 7 laici.
Nell’elezione dei membri, il Parlamento dovrà tenere conto della parità di genere, come dei titoli in possesso di avvocati e professori universitari. Il sistema di elezione prevede:
- un nuovo collegio nazionale per eleggere due componenti con funzioni di legittimità
- 2 collegi territoriali binominali maggioritari per eleggere 5 membri che esercitano funzioni di PM di merito e presso la Direzione nazionale Antimafia
- 4 collegi territoriali binominali maggioritari per leggere 8 magistrati con funzioni di merito o da destinare al massimario
- un collegio unico nazionale virtuale in cui devono essere letti 5 magistrati di merito o per il massimario con ripartizione proporzionale dei seggi. Chi è ineleggibile?
Per quanto invece concerne l’indennità da riservare ai membri del CSM, il limite massimo retributivo omnicomprensivo è pari a 240mila euro.
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Redazione Giuristi d’Impresa