Licenziamento per assenza ingiustificata e dimissioni tacite: cosa dice la legge
L’assenza ingiustificata può essere vista come un atto di dimissioni tacite. Potrebbe essere questo l’inquadramento, dal punto di vista giuridico, che viene dato all’azione, da parte di un dipendente, di non presentarsi sul posto di lavoro.
Ma cosa succede quando si verifica un licenziamento per assenza ingiustificata?
Perdere il posto di lavoro non è l’unica conseguenza, ovviamente. Perché, se è vero che chi viene licenziato per assenza ingiustificata può, in seguito, ottenere l’assegno di disoccupazione dall’Inps, qualora questo atto venga inquadrato come dimissioni tacite, la fattispecie escluderebbe il diritto a riscuotere qualsiasi ammortizzatore sociale.
Come viene stabilito se l’assenza ingiustificata possa essere considerato un atto di dimissioni tacite oppure un illecito disciplinare? Qualora si verificasse la prima ipotesi, scatterebbe l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro; inoltre il dipendente perderebbe il diritto alla Naspi, a meno che non dimostri che l’assenza sia stata determinata da una giusta causa, ossia da un grave torto subito dal proprio datore di lavoro, o da un grave rischio alla propria salute conseguente all’attività lavorativa.
Nel secondo caso, in cui l’assenza ingiustificata venga classificata come un normale illecito disciplinare, essa darebbe luogo all’avvio di un procedimento nei confronti del dipendente; nei casi più gravi, lo stesso procedimento può portare al licenziamento di quest’ultimo.
La differenza? Non di poco conto visto che, in presenza di un licenziamento anche se per giusta causa, il lavoratore prende l’assegno di disoccupazione dall’Inps; nel caso dell’illecito disciplinare, ciò non avverrebbe.
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Redazione Giuristi d'Impresa