Naspi anticipata in unica soluzione: con quali vantaggi fiscali e per che scopo?
L’Inps interviene con la Circolare 176 del 26 novembre u.s. in tema di trattamento fiscale della NASPI anticipata in unica soluzione.
L’articolo 8, comma 1, del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, dispone che il lavoratore che ha diritto al pagamento della NASPI può richiedere in unica soluzione la liquidazione anticipata della prestazione spettante e non ancora erogata per l’avvio di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nonché per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio.
La medesima normativa prevede che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASPI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
La disposizione dell’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione di disoccupazione NASPI si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quando la stessa è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
L’Agenzia delle Entrate con nota di prassi del 17 giugno u.s. ha chiarito che i lavoratori che intendano richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione NASPI per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sono tenuti, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, a produrre in allegato alla istanza di anticipazione i seguenti documenti:
- attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
- stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Per quanto sopra i titolari dell’indennità di disoccupazione NASPI che richiedano l’erogazione la prestazione in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa e che intendono avvalersi della esenzione ai fini fiscali delle somme erogate a titolo di anticipazione NASPI, al momento della istanza di anticipazione sono tenuti a produrre la documentazione di cui sopra, allegando la stessa con le consuete modalità telematiche.
In relazione alla documentazione di cui al punto 3), gli interessati sono tenuti ad allegare, in sede di presentazione della domanda di anticipazione NASPI, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui si attesta di destinare l’intero importo che verrà erogato a titolo di anticipazione NASPI al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998 previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.
Quindi la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegata alla domanda di anticipazione, unitamente alla documentazione di cui ai punti 1) e 2) sopra citati.
I documenti da allegare ed in particolare la dichiarazione sostitutiva sono indispensabili per ottenere l’esenzione ai fini IRPEF dell’anticipazione NASPI in un’unica soluzione per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa.
In assenza della predetta documentazione, il richiedente la prestazione in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa non potrà beneficiare dell’esenzione ai fini fiscali delle somme percepite a titolo di anticipazione NASPI; tuttavia la domanda di anticipazione NASPI viene comunque istruita e qualora sia accolta, le somme erogate saranno regolarmente soggette alla tassazione prevista per l’anticipazione NASPI in un’unica soluzione.
Nel caso in cui il beneficiario della prestazione anticipata si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato nel periodo teorico di spettanza della prestazione è tenuto alla restituzione dell’intero importo percepito a titolo di anticipazione, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia stato instaurato con la società cooperativa della quale ha sottoscritto una quota.
Se l’assicurato che ha percepito la NASPI in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una società cooperativa instauri, prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASPI, un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro diverso dalla cooperativa di cui ha sottoscritto una quota, è tenuto alla restituzione dell’intera somma percepita a titolo di anticipazione NASPI.
Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR
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Dottor Michele Regina