Alma Laboris Business School - Diritto d’autore, età e capacità di agire: cosa dice la legge

Diritto d’autore, età e capacità di agire: cosa dice la legge

Diritto d’autore

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a un ingente numero di casi in cui star del mondo musicale o cinematografico poco più che adolescenti hanno esercitato, in varia misura, la disciplina del copyright, il cosiddetto diritto d’autore.

Ciò ha fatto nascere nei giuristi e nello stesso legislatore la necessità di focalizzarsi su un punto: qual è l’età correlata al raggiungimento della capacità di agire, ossia l’attitudine del soggetto a compiere atti giuridici finalizzati ad acquistare o ad esercitare i propri diritti e ad assumere obblighi? Diritto d’autore

Ovviamente, specifichiamo come l’interesse di cui parliamo scaturisce, più che con riferimento ai diritti morali, in relazione all’esercizio dei diritti patrimoniali che sono normalmente previsti dalla legge sul diritto d’autore; sono questi ultimi, infatti, i diritti esclusivi dell’autore di utilizzare economicamente la sua opera in ogni forma e modo, originale o derivato e di percepire un compenso per ogni tipo di utilizzazione della stessa.

La Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941 dice che la prima regola dettata in tema di diritti economici sulle opere dell’ingegno riguarda proprio l’età che, ex art. 108 [4] della detta legge, è fissata a sedici anni. Ergo, al raggiungimento del sedicesimo anno d’età, il titolare originario dell’opera di ingegno acquisisce la capacità di compiere gli atti giuridici relativi alle opere create, oltre che di esercitare le azioni che ne derivano.

Una soglia d’età, questa, inferiore rispetto a quella prevista ex art. 2 c.c. [5] che, come noto, fissa al compimento del diciottesimo anno di età l’ottenimento della capacità di compiere tutti gli atti per cui non sia stabilita ex lege un’età diversa. Tuttavia, se consideriamo come la linea generale in tema di lavoro fissa questa età a sedici anni, comprendiamo lo spirito della norma. Sul tema, infatti, va evidenziato come l’art. 37 della Costituzione [6] preveda che il limite minimo di età per il lavoratore salariato possa essere discrezionalmente deciso dal legislatore.

 

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