Enti bilaterali, le somme erogate sono soggette ad Irpef: l’interpello dell’Agenzia
Gli Enti Bilaterali quando erogano somme ai sensi del DL Ristori ai lavoratori dipendenti devono assoggettare le predette somme ad Irpef rilasciando la certificazione unica (CU).
I contributi erogati dall’ente bilaterale non sono esenti da IRPEF. Con la risposta n° 492/2021 ad Interpello da parte di un ente bilaterale l’Agenzia delle Entrate ha fornito riscontro circa il trattamento fiscale dei contributi erogati in favore dei lavoratori dipendenti e delle imprese. Più in particolare richiamando l'art. 2 comma 1, lettera h) del D.lgs n° 276 del 2003, l'art. 6 del TUIR e l'art 10-bis del D.L. n° 137/2020, c.d. Ristori.
L'ente bilaterale istante è soggetto finanziato con contributi contrattuali a carico di aziende e lavoratori e svolge attività a sostegno dei lavoratori dipendenti e aziende aderenti in difficoltà economica. Tra le attività istituzionali rientra anche l’erogazione di contributi liberali a favore di lavoratori ed imprese dettate da situazioni eccezionali, come quelle determinatesi per l'anno 2020, caratterizzato dalla crisi pandemica.
In considerazione dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19, l'ente bilaterale istante ha previsto a beneficio dei lavoratori dipendenti aderenti in regola con la contribuzione verso l'Ente, che hanno usufruito di ammortizzatori sociali a seguito dell'emergenza, l'erogazione di un ‘bonus’ economico straordinario una tantum in denaro a valore fisso.
Mentre alle imprese in difficoltà economica, che hanno dovuto ricorrere all'utilizzo di ammortizzatori sociali per i propri dipendenti, l'Ente istante ha fatto dono di dispositivi di protezione individuali (DPI) e attrezzature necessarie all'apertura dell'attività per un valore economico variabile rispetto al numero dei dipendenti.
Per quanto sopra la richiesta dell’Ente all’AdE questa verteva sui seguenti tre argomenti:
- se le erogazioni in oggetto costituiscano reddito per i lavoratori dipendenti e per le imprese beneficiarie;
- se debba essere rilasciata la Certificazione Unica ai lavoratori dipendenti;
- se i contributi erogati alle imprese debbano essere indicati nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770).
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che le questioni di natura tributaria in relazione agli enti bilaterali sono state già trattate con le circolari numeri 326/1997, 55/1999; inoltre con la risoluzione 54/E del 2020, ribadendo che per quanto concerne il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un Ente bilaterale, si deve fare riferimento all’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi. Più in particolare le prestazioni erogate risulteranno assoggettate a tassazione se suscettibili di inquadramento in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del TUIR, ivi comprese quelle che costituiscano erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi.
Per l’Agenzia la disciplina generale di tassazione può essere oggetto di deroga solo per legge e questa può prevedere specifiche disposizioni tese ad escludere la rilevanza reddituale di quanto percepito. Più nello specifico le norme del citato decreto Ristori proprio in relazione all'emergenza Covid-19, operano una deroga alla disciplina generale, attribuendo la non concorrenza alla tassazione di contributi e indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale, purché diversi da quelli esistenti prima dell'emergenza epidemiologica, a favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione, nonché lavoratori autonomi. Detta deroga trova il suo fondamento in considerazione dell'eccezionalità per la quale tali contributi vengono erogati ovvero per la finalità di un aiuto economico teso a contrastare gli effetti negativi dovuti all'emergenza epidemiologica COVID-19.
Quindi ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. 137/2020, l'ente bilaterale non dovrà indicare i contributi erogati nei confronti delle imprese nel proprio modello 770.
Invece, per l'Agenzia il decreto Ristori non ha annoverato tra i soggetti destinatari dei contributi i lavoratori dipendenti: quindi i contributi erogati dall'Ente nei confronti dei lavoratori dipendenti, quali somme sostitutive ovvero integrative del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUIR, concorrono pienamente alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, con conseguente applicazione della ritenuta da parte dell'Ente e successivo rilascio della relativa Certificazione Unica.
Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto HR
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Dottor Michele Regina