Garante privacy, controllo dei lavoratori su Internet: non si può monitorare la navigazione
Non si può monitorare la navigazione internet dei lavoratori in modo indiscriminato. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali in un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Bolzano.
I fatti hanno coinvolto un dipendente che aveva scoperto di essere stato controllato in maniera costante nelle sue attività in Rete sul posto di lavoro.
Nello specifico, al lavoratore veniva contestato come, nel corso dell’orario lavorativo, navigasse su piattaforme di social networking come YouTube e Facebook. Un procedimento, quello relativo al dipendente, archiviato a causa dell’inattendibilità dei dati raccolti.
Tuttavia, la vicenda ha avuto dei risvolti piuttosto importanti in materia di protezione dei dati personali. Tra i tanti, il principale è stato sicuramente quello relativo alla scoperta di un vero e proprio sistema di monitoraggio costante e indiscriminato delle attività di navigazione dei lavoratori in orario di lavoro. Di qui l’azione del Garante, che ha giudicato questa attività di controllo non conforme alla disciplina di settore.
Il principio resta quello del rispetto dei principi di protezione dei dati previsti dal GDPR, da mantenere sempre e comunque, e in misura indipendente da accordi sindacali. Le eventuali attività di controllo, infatti, devono essere sempre svolte nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa vigente in materia di privacy, su cui, appunto, il GDPR è principale riferimento.
Cosa c’è stato di illecito nell’attività del datore di lavoro? Secondo quanto appurato dall’Autorità, il sistema “consentiva operazioni di trattamento non necessarie e sproporzionate rispetto alla finalità di protezione e sicurezza della rete interna, effettuando una raccolta preventiva e generalizzata di dati relativi alle connessioni ai siti web visitati dai singoli dipendenti”.
Inoltre, è arrivato un chiarimento riguardo il rischio di usi impropri della navigazione in Internet, che “non può portare al completo annullamento di ogni aspettativa di riservatezza dell'interessato sul luogo di lavoro, anche nei casi in cui il dipendente utilizzi i servizi di rete messi a disposizione del datore di lavoro”.
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Redazione Giuristi d’Impresa