Cassa edile, il pagamento diretto di accantonamenti non libera da obbligazioni
Il pagamento diretto degli accantonamenti ai lavoratori edili non libera le imprese dalle obbligazioni nei confronti delle Casse Edili.
Le imprese devono prestare attenzione al pagamento diretto degli accantonamenti ai propri dipendenti in quanto tali pagamenti non sono liberatori rispetto a quanto dovuto alle Casse.
Accantonamenti cassa edile, la posizione della CNCE per il pagamento diretto ai lavoratori
La CNCE, con due distinte comunicazioni del 10/12 e del 15/12, dà rilievo alle posizioni della giurisprudenza in tema di pagamento diretto ai lavoratori degli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile di competenza territoriale.
Lo stesso 10 dicembre la CNCE aveva dato rilievo alla sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n.718/2020 del 26 novembre 2020, a seguito dell'impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Teramo (sentenza n. 449/2019), con la quale era stato respinto l’appello di un’impresa e confermata integralmente la pronuncia di primo grado a favore della Cassa Edile (Cassa Edile di Teramo).
Accantonamenti cassa edile, la Corte d’Appello ribadisce: l’impresa si obbliga ad applicare il CCNL
Detta sentenza, per la Commissione riveste particolare importanza per la problematica dei pagamenti diretti degli accantonamenti da parte dell'impresa ai lavoratori, partendo da un presupposto errato delle imprese.
La Corte d’Appello ha confermato la propria posizione già espressa nel 2014 (vedasi Corte di Appello L'Aquila n. 289/14), ritenendola non superata. La Corte ha ribadito che, con la presentazione delle denunce mensili, l'impresa “si obbliga, attraverso la sottoscrizione della dichiarazione in esse contenuta, ad applicare il CCNL in vigore ed i relativi Accordi provinciali per gli operai edili e affini”. La sottoscrizione di tale dichiarazione conferma la volontà dell'impresa di assoggettarsi alle fonti collettive comprensive dello Statuto e Regolamento della Cassa.
Pagamento diretto accantonamenti cassa edile, cosa viene ribadito nella sentenza
La sentenza ribadisce che la finalità previdenziale ed assistenziale dei versamenti presso la Cassa Edile che, contrariamente nel caso di pagamento diretto ai lavoratori, verrebbe frustrata se non elusa da un'anticipata e diretta dazione ai prestatori di lavoro. Il pagamento diretto non integra un'automatica revoca della delegazione di pagamento. In caso di pagamento diretto, l'impresa può agire nei confronti dei lavoratori con un'azione di ripetizione dell'indebito.
Con la comunicazione del 15.12 u.s. la CNCE n rende nota la ulteriore sentenza del Tribunale di Vercelli n. 3 del 25 marzo 2020, resa a seguito del rigetto dell'atto di opposizione, proposto avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della Cassa Edile, con la quale il giudice di prime cure ha statuito che il pagamento diretto degli accantonamenti da parte del datore di lavoro ai lavoratori non produce alcun effetto liberatorio.
Detta sentenza, confermando l’importanza della funzione previdenziale e assistenziale svolta dalla Cassa, pone l'accento sul dettato dell'art. 1270 del c.c. laddove dispone che "la delega non è più revocabile quando il delegato abbia già assunto l'obbligazione di pagare nei confronti del delegatario, circostanza che si verifica all'atto dell'iscrizione alla Cassa Edile".
Dott. Michele Regina
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Dott. Michele Regina