Per i giudici di legittimità il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dall’imprenditore ai sensi degli articoli n. 2086 e 2104 del codice civile . L’inadempienza del dipendente a tali obblighi è legittima solo in caso di totale inadempimento della controparte datoriale o nel caso di inadempimento talmente grave da incidere irrimediabilmente sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo o da esporlo a responsabilità penale nello svolgimento delle nuove mansioni.
È comunque possibile chiedere a un giudice che le mansioni del lavoratore siano ricondotte alla qualifica che è stata assegnata da contratto, come ricordato dalla Cassazione stessa.
In sostanza, la Cassazione, da un lato, riconosce l’illegittimità , nella generalità dei casi, dell’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori; dall’altro lato, però, chiarisce che il lavoratore, salvo situazioni di particolare gravità, non può rifiutarsi di adempiere alle direttive impartite dal datore di lavoro, anche se queste determinano un suo demansionamento di fatto, salvo la possibilità di adire il tribunale del Lavoro per chiedere l’adibizione alle mansioni corrette.
Ma procediamo per ordine, e facciamo chiarezza riguardo ai casi in cui il lavoratore può rifiutare mansioni inferiori .
I casi in cui il dipendente può rifiutare di svolgere mansioni inferiori
Come recentemente chiarito dalla Cassazione, il lavoratore può rifiutarsi di svolgere mansioni inferiori quando:
Il datore di lavoro non adempie in modo assoluto alle sue obbligazioni;
L’inadempimento del datore di lavoro risulta tale da incidere in modo irrimediabile sulle esigenze vitali del dipendente : si pensi, ad esempio, al caso di un dipendente che non può viaggiare a causa delle condizioni di salute, al quale viene imposta una trasferta;
Lo svolgimento delle nuove mansioni espone il lavoratore a responsabilità penale .
Negli altri casi, il dipendente è tenuto, ai sensi degli articoli 2086 e 2104 del codice civile, ad osservare le disposizioni per l’esecuzione impartite dal datore di lavoro, anche se si tratta di compiti che caratterizzano le qualifiche inferiori.
Il datore di lavoro può adibire il dipendente a mansioni inferiori?
Il fatto che il lavoratore non possa rifiutarsi di eseguire le direttive impartite dal datore di lavoro non comporta, però, che quest’ultimo sia libero di demansionare il dipendente .
Il demansionamento, difatti, ossia l’adibizione a mansioni inferiori, è legittimo soltanto nei seguenti casi:
Quando è modificata l’organizzazione dell’azienda, in modo tale da incidere sulla posizione del dipendente interessato;
Nei casi in cui adibire il dipendente a mansioni inferiori è permesso dal contratto collettivo applicato.
Ad ogni modo, le nuove mansioni attribuite, che devono essere comunicate al lavoratore per iscritto a pena di nullità, possono appartenere al livello di inquadramento immediatamente inferiore nella classificazione del contratto collettivo di riferimento, e devono rientrare nella stessa categoria legale .
Si possono cambiare le mansioni con un accordo?
Azienda e lavoratore, poi, possono sottoscrivere appositi accordi di demansionamento , che devono rispondere ai seguenti requisiti:
Essere conclusi in sede protett a, come un sindacato, l’Ispettorato territoriale del lavoro, le commissioni di certificazione dei contratti;
Essere collegati all’interesse del dipendente a conservare l’occupazione, o ad acquisire una diversa professionalità, o a migliorare le proprie condizioni di vita.
Come ripristinare le mansioni superiori?
Nel caso in cui il demansionamento non sia stato determinato da un accordo, e non rientri nell’ipotesi in cui la destinazione a mansioni inferiori sia legittima, che cosa può fare il dipendente? In altre parole, posto che il lavoratore non può, in linea generale, rifiutarsi di eseguire le direttive del datore, può fare qualcosa per evitare il demansionamento illegittim o?
Quando l’adibizione a compiti appartenenti a qualifiche inferiori è illegittima, il dipendente può chiedere al giudice, anche con procedura d’urgenza, il riconoscimento della qualifica corretta o, meglio, la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza.