Lavoro autonomo e lavoro subordinato: qual è la differenza?
In punto di diritto l’elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con la sentenza del 8 giugno 2017, n. 14296, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso dalla Corte d’appello di Reggio Calabria.
La vicenda
La pronuncia traeva origine dal fatto che la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 2010, accogliendo parzialmente il gravame interposto da una lavoratrice nei confronti di MEVIA, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda del soggetto in questione, dichiarava che tra quest’ultima e la datrice di lavoro è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 15/11/1995 al 25/7/1996. condannando MEVIA a versare alla lavoratrice le differenze retributive liquidate in 6.934,75€ oltre interessi e rivalutazione dal dovuto.
Per la cassazione della sentenza ricorre MEVIA articolando due motivi.
I motivi di ricorso
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la falsa e/o erronea applicazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 409 c.p.c. unitamente al vizio di motivazione e censura la sentenza oggetto del giudizio di legittimità relativamente all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, perché avrebbe omesso di valutare la volontà espressa dalle parti con la stipulazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed inoltre, con una motivazione contraddittoria, avrebbe enunciato la corretta nozione della subordinazione per poi ritenere decisivi elementi compatibili anche con il lavoro autonomo.
Con il secondo motivo la S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 della Costituzione e 2099 c.c. nonché contraddittorietà della motivazione perché il giudice di appello non ha ritenuto applicabile al rapporto di lavoro di cui si tratta il contratto di categoria del personale dipendente da aziende del settore artigianato artistico, ed altresì violazione di legge per ultrapetizione dell’accertamento di un accordo simulatorio non dedotto da alcuna delle parti, “giacché la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto per simulazione va coordinata col divieto di pronunciare in assenza della domanda di parte imposto al giudice dall’art. 112 c.p.c.”.
La decisione
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 14296/2017 ha ritenuto il primo motivo infondato ed ha rigettato il ricorso.
È da premettere che il caso all’esame ripropone la vexata quaestio della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato in una fattispecie che, per alcuni versi, presenta dei connotati peculiari.
Deve, del resto, prendersi atto che oggi i due tipi di rapporto non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni “primordiali” e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto. La primigenia simplicitas del tipo legale e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque di difficilmente definibile.
Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis o locatio operarum e la sua sussunzione sotto l’uno o l’altro nomen furis diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di accertamento della realtà l’attuale e di affinamento di quei momenti che la teoria ermeneutica caratterizza come subtilitas explicandi e, soprattutto, come subtilitas applicandi.
Soccorre, peraltro, in questa actio finium regundorum tra lavoro autonomo e subordinato l’insegnamento della giurisprudenza che, intervenendo con molta consapevolezza sul tema, ha dato alla dibattuta questione una soluzione che può, nei principi, ormai dirsi consolidata.
È noto, difatti, che, secondo il richiamato e consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l’elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, mentre la subordinazione implica l’inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l’oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell’attività (opus): ex multis, Corte di Cassazione 12926/1999; 5464/1997; 2690/1994; e più di recente, Corte di Cassazione, 28 marzo 2003 n. 4770, secondo la quale, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto (cfr. pure, tra le molte, Corte di Cassazione, sentenze nn. 1717/2009, 1153/2013).
È da aggiungere che, anche in ordine alla questione relativa alla qualificazione del rapporto contrattualmente operata, sovviene l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
Alla cui stregua, onde pervenire alla identificazione della natura del rapporto come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tra l’altro tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell’esercizio della loro autonomia contrattuale.
Pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di volere escludere l’elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l’uno che con l’altro tipo di prestazione d’opera è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto, l’elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (vedasi fra le molte, e già da epoca no recente. Cass. 4220/1991; 12926/1999).
Il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è quindi vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione (Cass. 812/1993).
Al proposito, questa Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall’effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, c.c.) ma anche ai fini dell’accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata; con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente nell’ambito di una richiesta di tutela formulata tra le parti del contratto (Cass., 4770/2003; 5960/1999).
Del resto, come è stato osservato, il ricorso al dato della concretezza e della effettività appare condivisibile anche sotto altro angolo visuale, ossia in considerazione della posizione debole di uno dei contraenti, che potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un posto di lavoro. Di recente. con la sentenza n. 7024/2015. questa Corte ha ribadito che gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa; l’orario di lavoro fisso e continuativo; la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali; il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia; l’inserimento nell’organizzazione aziendale.
E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l’onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte. Cass. n. 11937/2009).
Tutto ciò premesso, deve osservarsi che, nella fattispecie, la Corte di merito ha esaminato gli elementi qualificanti la subordinazione, quali enunciati dalla Corte di legittimità, ed ha motivatamente ritenuto che nella fattispecie ci si trovi in presenza di una di quelle ipotesi in cui la natura della professione del lavoratore (che svolgeva mansioni di restauratrice e rilegatrice) rende superflua la specificità, delle direttive; per la qual cosa il giudice deve verificare la subordinazione sulla base anche di criteri sussidiari, tenendo conto della concreta organizzazione del lavoro (cfr., tra le molte. Cass. n. 13858/2009), ed in particolare, verificare se sussista un mero coordinamento dell’attività del lavoratore con quella dell’impresa (cfr. Cass. n. 3471/2003).
Ebbene, la Corte territoriale è compiutamente pervenuta alla delibazione dei punti di emersione probatoria soprattutto documentale alla luce dei richiamati, costanti insegnamenti giurisprudenziali, stabilendo che la Silipo era direttamente responsabile nei confronti dei committenti relativamente al corretto e tempestivo svolgimento delle opere appaltate ed inoltre che la lavoratrice era tenuta a rispettare un orario di lavoro stabilito dalla stessa MEVIA, la quale ultima forniva alla lavoratrice la gran parte dei mezzi e delle strutture per l’espletamento del proprio lavoro.
Pertanto, deve affermarsi che la Corte territoriale, attraverso un iter motivazionale ineccepibile, basato come innanzi rilevato, sulla sequenza temporale dei fatti e sulla documentazione posta a sostegno della motivazione, ha operato la corretta sussunzione di tali fatti nelle norme da applicare.
by
Amministrazione del Personale