Il Datore di Lavoro può licenziare chi non può lavorare per malattia?
L’azienda può licenziare il dipendente per infermità se mancano mansioni alternative.
Quando un lavoratore contrae una patologia che lo rende inadeguato o del tutto impossibilitato a determinate mansioni può sempre chiedere al datore di lavoro di adibirlo a compiti differenti, compatibili con il suo stato di infermità; ma se non ci sono altri posti disponibili per essere questi già tutti occupati da altri lavoratori, il datore non è tenuto a ristrutturare tutto l’organigramma dell’azienda per garantire, al disabile, il mantenimento del posto e ben può licenziarlo. È quanto chiarito dalla Corte di Appello di Milano con una recente sentenza [1] che ricalca l’interpretazione più volte sostenuta dalla Cassazione.
Dunque, chi non può lavorare per una malattia può essere licenziato.
Cosa fa il Datore di Lavoro se il lavoratore non può più svolgere una mansione?
In caso di invalidità sopraggiunta durante l’esecuzione del contratto di lavoro, il datore di lavoro deve verificare se c’è possibilità di adibire il lavoratore inabile a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori: il tutto nell’ottica di garantirgli la conservazione del posto.
Quindi, di fronte al certificato medico del dipendente che lamenti la propria incompatibilità con le pregresse mansioni, l’azienda deve prima verificare:
- Se esistono altre mansioni disponibili;
- Se tali mansioni sono compatibili con il mutato stato di salute del dipendente;
- Se tali mansioni sono già occupate da altri lavoratori. Se così fosse, il datore di lavoro non è tenuto a riorganizzare tutta l’azienda e a destinare questi ultimi ad altri compiti pur di fare spazio all’invalido, ma ben può licenziare direttamente quest’ultimo.
Sopravvenuta infermità permanente del lavoratore
Nel caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore e conseguente inidoneità alla mansione, la Cassazione ha più volte affermato che la malattia del lavoratore «integra un giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro solo quando debba escludersi anche la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile (…) alle mansioni già assegnate, o altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori», ma sempre a condizione che «tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa» [2]. In altre parole l’imprenditore non deve “inventarsi” un nuovo compito solo per lasciare spazio al disabile. L’impossibilità di utilizzare la prestazione offerta gli consente invece di licenziarlo [3]. In ogni caso, l’onere della prova circa l’impossibilità di assegnare il lavoratore a mansioni diverse spetta al datore di lavoro [4].
Il datore non è neanche tenuto a rivoluzionare l’assetto organizzativo dell’azienda pur di evitare il licenziamento al dipendente malato [5].
Secondo la Cassazione, infatti, nel bilanciamento degli interessi protetti dalla Costituzione non può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di sedute del dipendente.
Il datore non ha un obbligo di trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell’organigramma aziendale pur di far spazio al disabile [6].
Riferimenti:
[1] C. App. Milano, sent. n. 289/17 del 3.02.2017.
[2] Cass. S.U. sent. n. 7755/1998; sent. n. 4827/05 del 07/03/2005; sent. n, 4050/04 del 27/02/2004.
[3] Ex artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e artt. 1463 e 1464 cod. civ.
[4] Cass. sent. n. 12489/15 del 17.06.2015; n. 15500/09.
[5] Cass. SU sent. n. 7755/1998; n. 12489 del 17.06.2015; n. 12362 del 22.08.2003; n. 4827 del 07.03.2005; n. 25883 del 28.10.2008.
[6] Cass. sent. n. 21710 del 13.10.2009.
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