Quanti Comuni hanno “assunto” un Energy Manager? In quali zone d’Italia? Soprattutto: che cos’è un energy manager, quale formazione ha? Che dire degli EGE? Le risposte a queste domande sono contenute in un’indagine pubblicata nei giorni scorsi dal Centro studi del Consiglio nazionale ingegneri e dedicata proprio al recepimento delle normative europee e nazionali sull’efficienza energetica all’interno delle amministrazioni comunali italiane.
Una parte importante del rapporto è dedicata alla figura dell’Energy Manager, una di quelle nuove specializzazioni ibride, che incrocia competenze gestionali, economiche e tecniche, e che può davvero rappresentare una chance lavorativa importante per gli ingegneri.
L’Energy Manager previsto nei Comuni
Come è noto la normativa, oltre a delineare gli obiettivi e indicare gli strumenti per il miglioramento dell’efficienza energetica, individua alcune figure professionali che concretamente operano nel settore dell’analisi e della certificazione dell’efficienza energetica degli edifici. L’art. 19 della L. n. 10/1991 ha infatti previsto che i Comuni al di sopra di determinate soglie di consumo energetico debbano procedere alla nomina di un Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (cd. Energy Manager), con il compito di “individuare le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, assicurare la predisposizione di bilanci energetici, in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici”.
La norma, in particolare, prevede che alla nomina del Responsabile provvedano tutti i “soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori (…)” (art. 19, L. n. 10/1991).
In Italia FIRE (Federazione Italiana per l’uso razionale dell’energia) gestisce dal 1992, su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, la rete degli energy manager. Il Rapporto 2016 sugli energy manager in Italia di Fire afferma che “i dati evidenziano come la Pubblica Amministrazione sia fortemente inadempiente all’obbligo e come quindi siano presenti grandi opportunità non sfruttate. La presenza di un Energy Manager competente e qualificato gioverebbe senz’altro al bilancio energetico ed economico di queste strutture pubbliche”.
Gli Energy Manager nei Comuni: chi sono e che formazione hanno.
Secondo l’analisi del Centro studi Cni, che cita il rapporto Fire, il quadro è tutto sommato positivo, soprattutto se messo in relazione all’inadempienza denunciata da Fire. In base ai dati Cni, quasi tre comuni su quattro hanno provveduto alla nomina di un Responsabile per la conservazione ed uso razionale dell’energia e, in questo caso, tale figura è più presente nei Comuni del Meridione che in quelli delle regioni del Nord-Ovest dove la corrispondente quota scende al 63,2%.
Nel rapporto emerge anche un profilo di competenze dell’Energy Manager. Nel 70% dei casi analizzati – sempre legati alla Pa – l’Energy Manager è un laureato in ingegneria, assai spesso (87,5%) iscritto all’Albo professionale. Invece in un ulteriore 17% circa l’incarico è ricoperto da un laureato di una facoltà tecnico-scientifica diversa da ingegneria, ma si rileva anche un 10,3% di casi in cui l’Energy manager è in possesso appena di un diploma di scuola superiore, a dimostrazione del fatto che spesso le nomine hanno esclusivamente un carattere formale e l’incarico viene assegnato non tenendo nella giusta considerazione le effettive competenze possedute dai soggetti nominati.
Un dato ancora più significativo è che nel 79,3% dei casi considerati dal Cni, il ruolo di Energy manager è stato affidato ad una figura in carico all’Ente, mentre solo in un caso su 5 è affidato ad un consulente esterno. Per il Centro studi questo risultato contribuisce ad avvalorare l’ipotesi che la nomina di un Energy Manager sia interpretata dai Comuni più come un adempimento formale (in questo caso attribuito al personale come compito aggiuntivo, ma non realmente svolto) che una risorsa per il territorio.
Gli Esperti in Gestione dell’Energia (E.G.E.) nei Comuni
Con il D.Lgs. n. 115/2008 viene introdotto anche il ruolo di Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), definito dalla norma come il “soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità necessarie per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente”, che può coincidere o meno con il suddetto Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
In particolare, la norma UNI-CEI 11339, pubblicata a fine dicembre 2009, ha introdotto la certificazione EGE, che ha assunto un’importanza crescente a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8 del D.Lgs. n. 102/2014, ai sensi del quale lo svolgimento delle diagnosi energetiche, che le grandi aziende sono obbligate a svolgere ogni 4 anni, dovrà necessariamente essere effettuato da soggetti, fra cui gli EGE, certificati.
Art. 8, D.Lgs. n. 102/2008 (Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia):
- Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ENEA e all’ISPRA che ne cura la conservazione.
- Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono seguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l’esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l’organismo preposto è ISPRA (…)”.
Tra i Comuni intervistati è assai ampia la percentuale di Energy Manager non certificati EGE (81%), a riprova delle difficoltà delle relative procedure e dei conseguenti oneri economici.
Solo il Comune di Bolzano, tra quelli presenti nel campione della rilevazione che non hanno un Energy manager certificato EGE, ha provveduto a dotarsi di un’altra figura con tale certificazione (si tratta di un ingegnere iscritto all’Albo).