Smart Working: il diritto di disconnessione. Ultime novità del Jobs Act.
La Commissione Lavoro al Senato introduce due importanti integrazioni al disegno di legge che regola il lavoro agile. Lo Smart Working dovrà da oggi garantire il diritto alla disconnessione e la formazione permanente. Ecco cosa cambia.
Ma cos'è lo Smart Working e come cambia il rapporto in azienda?
Diritto alla disconnessione e formazione professionale permanente. Sono queste le due grandi novità dopo il passaggio in Commissione Lavoro al Senato del DDL Jobs Act lavoratori autonomi.
Va innanzitutto specificato che lo Smart Working è una forma di lavoro subordinato flessibile, introdotta all’inizio del 2016 dal Governo e che ora, con il disegno di legge all’esame di Camera e Senato, viene ristrutturato come una nuova modalità lavorativa in grado di conciliare i ritmi di vita e quelli di lavoro.
Cosa prevedono le integrazioni approvate in Senato e cosa cambia per i lavoratori?
Smart Working: il diritto alla disconnessione
L’articolo 14 del DDL, dopo l’iter di discussione alla Commissione Lavoro del Senato, introduce il principio in base al quale, fuori dall’orario di lavoro, il lavoratore ha diritto alla disconnessione dalla strumentazione tecnologica usata per l’attività professionale.
L’introduzione del principio si ritiene necessario qualora si consideri che nello svolgimento dello Smart Working, il contratto stabilisce che nelle fasce di reperibilità il dipendente si impegna ad essere contattabile dal datore di lavoro e a rispondere tempestivamente alle sue richieste.
Significa, quindi, che fuori dalla fascia di reperibilità, il datore di lavoro non potrà pretendere risposte in tempi brevi. Resta libero di contattarlo ma, sulle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, devono essere individuati periodi di riposo e le idonee misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dagli strumenti tecnologici usati in ambito professionale.
Alcune grandi aziende, in campo internazionale, hanno regolamentato internamente il diritto\dovere alla disconnessione: ad esempio, Volkswagen e Syntex hanno sospeso le comunicazioni sui device professionali dalle 18.15 alle 7 del mattino.
In termini di orario di lavoro, un contratto di subordinazione flessibile non prevede, inoltre, lo svolgimento di straordinari, salvo specifici accordi contrattuali sul trattamento economico.
Smart Working: fasi, cicli e obiettivi. Una formazione professionale permanente
La Commissione Lavoro del Senato ha riformulato la definizione di Smart Working:
"Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e, senza una postazione fissa, in parte all’esterno."
Il lavoro agile prevede, quindi, che nel rapporto di lavoro l’organizzazione possa avvenire per fasi, cicli e obiettivi. La formazione continua, da accordarsi con il datore di lavoro in forma formale e informale, dovrà essere attestata da una periodica certificazione delle competenze acquisite.
Contratto di Smart Working: alcune indicazioni
Il contratto, sottoscritto dalle parti, indica le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all’interno e all’esterno dei locali aziendali. Deve prevedere tempi di riposo, misure organizzative per assicurare il diritto\dovere alla disconnessione. L’accordo può essere a tempo determinato o indeterminato; eventuali reperibilità esterne all’orario di lavoro devono essere concordate per iscritto.
Il lavoratore agile ha diritto ad una retribuzione pari a quella dei colleghi che svolgono le medesime mansioni.