Alma Laboris Business School - Fare e-commerce in Cina, la guida per le pmi italiane

Fare e-commerce in Cina, la guida per le pmi italiane

Fare e-commerce in Cina, la guida per le pmi italiane

Un piccolo vademecum per le aziende italiane che volessero sfruttare le enormi opportunità del maggiore mercato online al mondo.

 

La Cina rappresenta il più grande mercato al mondo per le vendite online. Nel 2016 le vendite online in Cina hanno raggiunto la cifra di circa 1.000 miliardi di dollari. Una delle maggiori piattaforme online cinesi presenta, da sola, 500 milioni di iscritti, 60 milioni di visite al giorno, 48.000 prodotti venduti ogni minuto, e 1,47 milioni di negozi online. Gli utenti internet in Cina sono 670 milioni.

Numeri da capogiro che fanno apprezzare notevoli opportunità di vendita, tramite il canale e-commerce, alle PMI italiane. È tuttavia fondamentale che le aziende siano informate sulle regole relative ai modelli di sviluppo tramite e-commerce in Cina, ed in particolare siano a conoscenza degli strumenti ed accorgimenti per poter sfruttare in modo completo tale mercato.

Il sistema normativo cinese, essendosi sviluppato a seguito dell’ingresso della Cina nel WTO avvenuto nel 2001, risulta recente e ben strutturato, sia dal punto di vista del diritto commerciale che per il diritto tributario.

Per quanto riguarda l’e-commerce cross-border, in Cina esistono città pilota come Shanghai, Chongqing, Hangzhou, e diverse zone di libero scambio, definite “free trade zones”, caratterizzate da favorevoli procedure con riferimento ai modelli di pagamento, sdoganamento, logistica ed agli aspetti valutari.

Per poter operare, un sito internet in Cina necessita di una specifica licenza definita “Internet Content Provider” (ICP). Inoltre esso dovrà essere in lingua cinese anche se ospite in un server offshore. Infine dovrà essere collegato a sistemi di pagamento con carte di credito o altre forme di pagamento (es. Alipay o PayPal). I siti web localizzati al di fuori della Cina non sono abilitati ad ottenere le ICP.

Aspetto cruciale è poi rappresentato dai diritti di Intellectual Property che vanno registrati in Cina. Per registrare un contratto di licenza in Cina è necessario possedere la titolarità del marchio, la quale è necessaria anche se si decide di effettuare vendite attraverso piattaforme di terzi.

 

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Un imprenditore che si avvicina al mercato cinese delle vendite online deve innanzitutto:

  1. Decidere se creare un sito web e-commerce proprio attraverso la costituzione di una WOFE (ossia una Wholly Owned Foreign Enterprise– una società a capitale totalmente straniero), o se utilizzare una piattaforma di terzi come TMALL, JD.COM o YIHAODIAN

Nel primo caso si sosterranno tutti i costi e si assumono tutti i rischi derivanti dalla gestione del sito internet cinese.

Nel secondo caso invece si dovranno sostenere solo dei costi di commissione e delle service fees, ma non risulterà invece necessario costituire una entità giuridica cinese.

 

Molti fra i principali brand internazionali sfruttano piattaforme e-commerce di terzi per realizzare le proprie vendite online in Cina.

  1. Nel caso di scelta di un e-commerce proprio, l’imprenditore dovrà invece decidere se concentrarsi esclusivamente sulla vendita di prodotti propri (come fatto ad esempio dai noti brand internazionali Zara o Uniqlo), o anche di prodotti di terzi.

Nel primo caso sarà sufficiente la costituzione di una società per vendite retail, mentre nel secondo caso si renderà necessaria la costituzione di una vera e propria piattaforma e-commerce, con obbligo da un lato di costituire una Joint Venture con un socio cinese che ne detenga almeno il 50% del capitale (come nel caso di Amazon Cina) e dall’altro di ottenere particolari licenze concesse dalle autorità cinesi competenti.

 

  1. Nel caso di costituzione di una WOFE risulterà inoltre fondamentale la presa di decisioni in merito a:
  • Apertura conti correnti bancari cinesi;
  • Scelta sede legale (per esempio si può optare per una Free trade zone);
  • Definizione dell’oggetto sociale con specifica dei prodotti scambiati;
  • Localizzazione del server;
  • Scelta relativa ai metodi di pagamento;
  • Gestione tesoreria (per es. si può optare per un regime di c.d. “cash pooling” in modo di accentrare la cassa attraverso scambi giornalieri con la casa madre straniera).

 

La logistica

In generale, la logistica è un aspetto nodale per chi volesse approcciare il mercato online cinese: il costo della logistica, soprattutto per quanto riguarda la realtà e-commerce cinese, può essere molto elevato data l’ampiezza del territorio. Vi sono società di logistica specializzate nel trasporto sul territorio cinese di determinati prodotti (per es. per quanto riguarda la catena del freddo relativa ai prodotti alimentari freschi).

Altro aspetto da tenere in considerazione è quello relativo alla riconoscibilità dei prodotti scambiati online, la cosiddetta brand awareness; a tal proposito, al fine di costruire un marchio riconosciuto in Cina, può essere utile la consulenza da parte di società di marketing digitale specializzate sul mercato cinese.

 

Aspetti di natura fiscale

Per quanto riguarda infine gli altri aspetti di natura fiscale e legale:

  1. Per le vendite on-line B2C crossborder, in base alle novità normative in vigore dal 8.4.2016 relative agli scambi di beni di valore inferiore a 2.000,00 RMB si applicano le seguenti aliquote ridotte:
    1. IVA sulle importazioni al 11,9%;
    2. Tassa sui consumi al 21%;
    3. Imposte doganali azzerate.
  2. Per quanto riguarda le vendite B2B o B2C ma di valore superiore a 2.000, RMB, si applicano invece le aliquote ordinarie per IVA (17%), tassa sui consumi (30%) e imposte doganali ordinarie
  3. La aliquota IRES è del 25%
  4. Sono in vigore tutte le normative previste nei modelli OCSE (Transfer pricing, Stabile organizzazioni, etc.) ed è in vigore il Trattato contro le Doppie Imposizioni stipulato fra Italia e Cina con riferimento alla tassazione sul rimpatrio di dividendi e royalties o altri aspetti crossborder;
  5. Vanno infine considerati gli aspetti relativi alla tutela del diritto di privacy.

 

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