Corte di Cassazione: “Legittimo” il Licenziamento intimato per ragioni di profitto.
Il profitto diventa giustificato motivo di licenziamento. È questa la nuova e rivoluzionaria fattispecie di licenziamento riconosciuta per la prima volta nel nostro ordinamento da una recente sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro (sentenza n. 25201 del 7 dicembre 2016).
Con la recentissima sentenza n. 25201/16, del 7 dicembre 2016, (che sta appassionando i giuristi), la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - ha statuito che, per incrementare i profitti (dunque,non più per far fronte ad una effettiva crisi ovvero ad una perdita di fatturato) sarà possibile ricorrere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il principio della Corte muove dall’art. 41 della Costituzione, laddove “l'imprenditore è libero, pur nel rispetto della legge, di assumere quelle decisioni atte a rendere più funzionale ed efficiente la propria azienda, senza che il giudice possa entrare nel merito della decisione", a condizione che il sacrificio di singole posizioni lavorative sia utile alla solidità dell'impresa e, quindi, in prospettiva, alla salvaguardia di più posti di lavoro.
Conseguenze
Per “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” non si intenderà più soltanto il licenziamento irrogato a causa di una crisi economica della Società datrice di lavoro, ma anche quello irrogato di fronte ad un vero riassetto dell’azienda, al fine di migliorarne la produttività.
In tal senso, afferma la Cassazione nella pronuncia in commento, «ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della I. n. 604 del 1966, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell’impresa, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa».
Limiti
Unico limite, sindacabile dal Giudice ed imposto al datore di lavoro, sarà costituito dalla effettività della riorganizzazione che ha condotto alla soppressione del posto di lavoro.
Infatti, qualora non sussistesse davvero la riorganizzazione (ed il nesso causale con il lavoratore licenziato) posta a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato, il provvedimento sarebbe dichiarato illegittimo in quanto la ragione addotta risulterebbe pretestuosa.
Orientamenti difformi
La sentenza contrasta con precedenti orientamenti, che individuano, quale presupposto del giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3 legge 604/1966, solo le situazioni economiche disagiate (a titolo esemplificativo, quali il calo di fatturato con conseguente perdita societaria).
In tale ottica, per giustificato motivo oggettivo, dovrebbe intendersi, secondo l’orientamento citato, solo quel motivo derivante da una crisi economica aziendale, che imponga una riorganizzazione o una ristrutturazione consistente in una soppressione di attività o posizioni.
In conclusione
A sostegno della novità introdotta dalla recente sentenza citata (la n. 25201/16), si rinviene infine che, nel mentre l’art. 4 Cost. (Diritto al lavoro) non tutelerebbe un diritto all’assunzione o al mantenimento del posto di lavoro del cittadino, l’art. 41 Cost., invece, garantirebbe la libertà dell’imprenditore.
Invero, al di là dei limiti di utilità sociale e di sicurezza, non è dato riscontrare nessuna norma che vieti al datore di lavoro di licenziare al di fuori delle condizioni di crisi e di difficoltà di mercato, neanche in campo europeo.
Secondo li Giudici di legittimità, dunque, inseguire un maggior profitto può considerarsi, in quanto espressione della libertà economica dell’imprenditore (la quale non richiede la necessaria esistenza di situazioni sfavorevoli o spese straordinarie) un legittimo motivo di licenziamento.
In ogni caso, resterebbe maggioritaria l’interpretazione secondo cui il licenziamento rimarrebbe l’estrema ratio, ma la Cassazione, alla luce della novità introdotta con la pronuncia citata, dovrà certamente definire le motivazioni che possono determinare l’irrogazione di un legittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Avv. Nicolò Schittone (docente, Master Giuristi d’Impresa) partner LMCA studio legale
(con la collaborazione della dott.ssa Giada Iacovissi)
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