Lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per studio, la nota INL
Il lavoro è consentito per studenti extracomunitari a condizione che si rispetti l’orario part time.
Più in particolare vanno rispettati i limiti temporali previsti dall'articolo 14, comma 4, del Dpr 394/1999: limite annuale delle 1.040 ore ed un'articolazione oraria settimanale non superiore alle 20 ore.
Se il titolare del permesso per motivi di studio lavori per un numero di ore superiore deve richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.
In sostanza questa è la posizione dell'INL (Ispettorato nazionale del lavoro) con la nota 1074 del 24 maggio, dopo aver acquisito il parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.
Il legislatore riconosce di fatti ai cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio la possibilità di poter svolgere attività di lavoro subordinato, ma stabilisce regole puntuali e , come detto , il citato art 14 statuisce che «il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore».
Per INL significa che lo studente extracomunitario può lavorare, ma il suo contratto non dovrà superare il monte ore legalmente previsto.
Il chiarimento dell'INL nasceva da un dubbio sorto relativamente alla possibilità di lavorare non solo part time per 20 ore settimanali per un periodo massimo di 12 mesi, ma anche con contratto a tempo pieno (40 ore settimanali) per un massimo di 6 mesi, ad esempio per il periodo estivo quando i corsi universitari/didattici sono sospesi, e dunque pur sempre nel rispetto del limite annuo di 1.040 ore.
L’INL fornisce un'interpretazione chiara ancorché restrittiva, per evitare l'abuso di detta disciplina di maggior favore prevista per l'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per motivi di studio, bypassando le quote fissate per l'ingresso nel territorio italiano lavoratori extracomunitari.
L'Ispettorato ricorda che nel caso di permesso di soggiorno per motivi di studio, la ragione dell'ingresso e permanenza del cittadino extracomunitario nel territorio italiano, extra quote flussi ex articolo 3, comma 4, del Dlgs 286/1998, si basa sull' l'attività didattica/formativa e, per tale ragione, tale attività è prevalente rispetto a quella lavorativa, riconosciuta al solo fine di consentire un mantenimento agli studi.
Il Viminale, tra l’altro, con circolare 490 del 30 gennaio 2009 aveva già espresso la propria posizione circa la possibilità, per gli studenti stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di cumulare un monte massimo di ore di lavoro che non può superare le 20 ore settimanali, corrispondenti a 1.040 ore totali in un anno.
Se si ecceda con una prestazione lavorativa oltre i limiti consentiti il comma 12 dell'articolo 22 del Dlgs 286/98 ci rammenta che il datore è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5mila euro ove impieghi lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.
Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR