Sentenza Foodora: Le Corti di Merito Tornano a Parlare dei Riders.
Con sentenza n. 26/2019 dello scorso 11.01.2019, pubblicata il 04.02.2019, la Corte d’Appello di Torino ha riformato parzialmente la pronuncia emessa dal Tribunale del medesimo capoluogo, che aveva respinto tutte le domande proposte da alcuni riders, in modo particolare quella sulla natura subordinata del rapporto intercorso con la società Foodora.
Il Collegio se da un lato ha confermato la natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso tra i riders e la società, dall’altro lato, al contrario, ha riconosciuto ai ricorrenti, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs 81/2015, il diritto a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione all’attività lavorativa da loro effettivamente prestata in favore della società, sulla base della retribuzione diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del V livello CCNL logistica trasporto merci.
La Corte d’Appello ha disapprovato quanto affermato in precedenza dal Giudice di primo grado in merito all’applicazione della norma di cui all’articolo 2 del D.lgs 81/2015, che prevede: “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Il Tribunale di Torino aveva, infatti, sostenuto che la suddetta disposizione, esclusa per il caso di specie in ragione della natura autonoma del rapporto intercorso, fosse applicabile, qualora il datore di lavoro non solo esercitasse il potere direttivo, proprio del rapporto di lavoro subordinato, impartendo ordini e comminando sanzioni sul piano disciplinare, ma dettasse al lavoratore anche disposizioni, con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro. Tale norma, secondo il Giudice di primo grado presentava, pertanto, un ambito di applicazione più ristretto di quello del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 cod. civ.
Al contrario, secondo il Collegio, la suddetta norma individua un terzo genere di rapporto di lavoro, caratterizzato dall’autonomia, che viene a porsi a metà strada tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 cc e la collaborazione ex art. 409 n.3 c.p.c..
Il Collegio ritiene, infatti, che una collaborazione sia qualificabile come etero-organizzata, ex articolo 2 del D.lgs 81/2015, quando il committente viene ad avere il potere di determinare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del collaboratore e cioè la possibilità di stabilire i tempi e i luoghi di lavoro, pur senza sconfinare nella subordinazione.
La Corte aggiunge che l’applicazione di tale disposizione non comporta la costituzione di una rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti. La norma stabilisce solo che a far data dal 1°gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione autonoma etero-organizzata si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Ciò significa che il lavoratore etero-organizzato resta, tecnicamente, “autonomo” ma per ogni altro aspetto, e in particolare per quel che riguarda sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita (quindi inquadramento professionale), limiti di orario, ferie e previdenza, il rapporto è trattato come se fosse subordinato.
Avv. Niki Astore
(Avvocato Giuslavorista - Employment Lawyer)