Alma Laboris Business School - Corte di Cassazione: legittimo estendere le indagini anche sui conti correnti dei soci

Corte di Cassazione: legittimo estendere le indagini anche sui conti correnti dei soci

Corte di Cassazione: legittimo estendere le indagini anche sui conti correnti dei soci

In una compagine costituita da un ristretto numero di persone, è elevata la probabilità, in assenza di prova contraria, che le movimentazioni siano da ascriversi alla stessa.

 

In tema di accertamenti bancari, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali allorché risulti provata dall’amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente anche di alcuni singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 21424 del 15 settembre 2017, con cui ha rigettato il motivo di ricorso presentato da una Srl in liquidazione.


La vicenda processuale

La vicenda nasce da un avviso di accertamento che ha riguardato i conti correnti di una società di capitali e dei rispettivi soci: in particolare, erano finiti nel mirino dell’amministrazione finanziaria prelievi e versamenti che non sono stati adeguatamente giustificati, di modo che sono stati considerati ricavi non contabilizzati ai fini delle imposte dirette e operazioni imponibili ai fini Iva.

La Ctp annullava l’avviso di accertamento impugnato dalla società con una statuizione parzialmente riformata in grado d’appello, dove la ripresa a tassazione veniva confermata in relazione ai movimenti sui conti societari e annullata relativamente ai prelievi effettuati sui conti dei soci: ciò avrebbe determinato una violazione al divieto di doppia presunzione, ossia che quanto prelevato dal singolo sia stato utilizzato per acquisti in nero, da investire in successive vendite, sempre in nero, delle merci acquistate.

Contro tale sentenza la società proponeva ricorso in Cassazione con cui denunciava, tra l’altro, violazione o falsa applicazione dell’articolo 2697 del codice civile, comma 1, in combinato con l’articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr 600/1973, in quanto la Ctr non ha considerato che la presunzione legale prevista a carico del contribuente, secondo cui i versamenti non giustificati si presumono ricavi, opera con riferimento ai soli conti bancari intestati al contribuente e non riguardo ai conti bancari intestati a terzi, salvo prova contraria sulla fittizietà di tale intestazione a terzi, da fornirsi anche mediante presunzioni, posta a carico dell’ente impositore.

 

La Sentenza della Corte di Cassazione

La Cassazione rigettava il ricorso sulla base del consolidato principio per cui, in sede di accertamento delle imposte sui redditi, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 e dell’omologa norma in tema di Iva, incombe sulla contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività di impresa.

Nel caso di specie, non vi era stata nessuna violazione dell’articolo 2697 cc, in quanto il giudice d’appello, con congrua motivazione, aveva valorizzato l’entità delle operazioni, insieme alla circostanza che tutti i soci operavano sul conto corrente sociale: tali elementi assumevano particolare pregnanza nel caso de quo, in cui la società era caratterizzata dalla presenza di una ristretta base azionaria, per cui era particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci dovessero, in difetto di specifiche e analitiche dimostrazioni di segno contrario, ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (cfr Cassazione, 2414/2017).

 

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Ulteriori osservazioni

La prassi dell’amministrazione finanziaria (cfr circolare 32/E del 2006) e la giurisprudenza ormai costante (cui si è adeguata anche la pronuncia in commento) precisano che, nonostante la mancanza di un’espressa previsione normativa, risulta ormai fuor di dubbio l’estendibilità delle indagini ai conti di terzi, ossia di soggetti non direttamente interessati dall’attività di controllo.

In particolare, la Corte suprema (cfr Cassazione, 8507/2010 e 16062/2010) ha precisato che l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall’amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati.

Allo stesso modo, la sentenza 20197/2010, sul punto, afferma che la prova della sostanziale riferibilità al soggetto verificato dei conti “estranei” possa essere validamente fornita mediante il ricorso a presunzioni semplici.
Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la condotta reticente dei soci e dei dipendenti titolari dei conti fosse elemento indiziario sufficiente a provare la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi, “nel senso che su di essi confluissero in realtà operazioni proprie della società. Perciò, in base alla presunzione legale posta dal D.P.R. 633/1973, art. 51, spettava alla società medesima dimostrare quali e quante delle movimentazioni rilevate su quei conti erano estranee agli affari sociali”.
 
Spetterà poi al contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (cfr Cassazione, 18081/2010, 22179/2008 e 26018/2014).
 
Vi è di più: lo stretto rapporto familiare o la ristretta compagine societaria o, ancora, il particolare vincolo commerciale che lega il terzo al contribuente integrano di per se stessi elementi indiziari sufficienti a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati agli indicati soggetti (cfr, in particolare, Cassazione 4154/2009, 4752/2010, 20197/2010, 6743/2007, 18868/2007 e 27947/2009).

In caso di accesso ai conti bancari della suocera dell’amministratore unico della società, “l’estensione delle indagini bancarie anche a soggetti terzi rispetto alla società non può ritenersi illegittima in quanto tutti detti soggetti hanno riferimento nella società o quale amministratore e soci o quale congiunto di questi e, quindi, in una società, come nella specie, la cui compagine sociale e la cui amministrazione è riferibile ad un unico ristretto gruppo familiare ben si può ritenere che l’esistenza di tali vincoli sia sufficiente a giustificare la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati a tali soggetti, salva naturalmente la facoltà di questi di provare la diversa origine di tali entrate(cfr Cassazione, 19493/2010).
 
Si segnala, da ultimo, la sentenza 2414/2017, con cui la Cassazione ha precisato che un significativo elemento presuntivo può derivare dal fatto che la società è connotata da una ristretta compagine sociale: “in tal caso, infatti, per intuibili ragioni, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci debbano - in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario - ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica”.

 

 

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