Infortunio sul Lavoro: Reato Escluso se Dipendente è Esperto e Formato in Sicurezza
Con la pronuncia in commento, la n. 8883 del 3 marzo 2016, la Suprema Corte coglie l’occasione per sottolineare le più recenti tendenze giurisprudenziali che interpretano la normativa di cui al D.lgs. 81/2008 conformemente al principio c.d. di “auto responsabilità del lavoratore”, il quale impone anche ai sottoposti di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e, soprattutto, di agire con diligenza, prudenza e perizia, per l’effetto direttamente valorizzando il principio di responsabilità penale personale di cui all’art. 27 Cost. e correttamente intendendo il ruolo del diritto penale come extrema ratio.
Il Caso
La pronuncia di annullamento senza rinvio, che assolve i ricorrenti perché il fatto non costituisce reato, prende origine dal ricorso presentato congiuntamente dall’Amministratore unico della s.r.l. che aveva alle dipendenze il lavoratore infortunato e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori della stessa, condannati in solido in secondo grado al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, dopo essere stati assolti in primo grado perché il fatto non sussiste.
In particolare agli stessi erano contestati i reati di cui agli artt. 113 c.p., 590 c.p., commi 1 e 3 (capo A), D.P.R.164/1956 artt. 70 e 77 lett. b) (capo B), per colpa consistita in imprudenza e violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per aver omesso di predisporre i necessari apprestamenti di sicurezza prima di procedere all'utilizzo del piano di copertura come piano di lavoro per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di linee elettriche di alimentazione per la successiva posa in opera di fari, da cui sarebbero derivate lesioni al dipendente con la qualifica di elettricista manutentore, il quale, nell'effettuare i lavori sopra descritti, “procedeva al pedinamento dell'estradosso di lastre in fibrocemento, poste a copertura di un edificio industriale, a causa del cedimento di un elemento precipitava al suolo da un'altezza di circa 6 mt. lesioni personali clinicamente refertate in trauma cranico, toracico e degli arti, dalle quali derivava una malattia della durata superiore a giorni quaranta.”
La Sentenza della Corte di Cassazione
I ricorrenti, in particolare, contestavano nel proprio atto introduttivo il fatto che la sentenza impugnata avrebbe completamente disatteso quanto emerso dal dibattimento di primo grado, per l’effetto addivenendo ad una conclusione erronea.
Mentre infatti la sentenza di primo grado, nell’assolvere i due imputati, osservava come la causa dell’infortunio fosse da addebitare esclusivamente al dipendente, che avrebbe adottato un comportamento “negligente, avventato, imprudente ed abnorme”, la Corte d’Appello avrebbe ribaltato tale pronuncia con un evidente travisamento dei fatti e delle prove, secondo i ricorrenti, redigendo una motivazione parzialmente mancante, illogica e contraddittoria.
Veniva inoltre contestato il mancato riconoscimento dell’insussistenza degli elementi oggettivo e/o soggettivo del reato contestato agli imputati, con specifico riferimento all’abnormità del comportamento serbato dal lavoratore.
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso ed annullare senza provvedere al rinvio la sentenza impugnata, riconosce l’insussistenza dell’elemento soggettivo in capo agli imputati, e coglie l’occasione per delineare in via preliminare le condizioni di una radicale riforma in appello di una sentenza di assoluzione, richiamandosi al recente arresto di Cass. Pen. sez. II, n. 677 del 10.10.2014 dep. il 12.1.2015, Di Vincenzo, rv. 261556.
La Corte infatti osserva che “la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondarsi su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineata situazione di conflitto valutativo delle prove. Va ricordato, infatti, che il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre all'assoluzione deve pervenirsi in tutti quei casi in cui vi sia la semplice "non certezza" - e, dunque, anche il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza (così Cass. Pen. sez. VI, n. 20656 del 22.11.2011, dep. il 28.5. 2012, De Gennaro ed altro, rv. 252627)”.
Così facendo la S.C. intende richiamare il rispetto del principio introdotto con la l. 46/2006 all’art. 533 c.p.p. per cui la sentenza di condanna deve essere pronunciata esclusivamente se l’imputato risulti colpevole oltre ogni ragionevole dubbio, applicandolo specificamente all’opportunità di un tale capovolgimento “copernicano”: una mera ricostruzione fattuale alternativa, pur se ugualmente plausibile a quella ricostruibile dalla motivazione della sentenza di primo grado, non può essere in grado di riformare in appello un’assoluzione.
È infatti necessario che la sentenza di condanna sia dotata di: “una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza" così richiamandosi alla pronuncia sopra citata.
La Corte, poi, nell’affermare la sindacabilità della sentenza impugnata, osserva come si tratti, nei fatti, di un’ipotesi di avvenuto travisamento della prova e non, diversamente, di un mero travisamento dei fatti che, ai sensi dell’art. 606 c.p.p. comma 1, lett. e) come modificato dalla legge 46 del 2006, non sarebbe stato in alcun modo censurabile, ove sussistente, in sede di legittimità.
La Ricostruzione dei Fatti
Con riferimento a quanto avvenuto nel caso esaminato, la Corte, dopo aver ravvisato la presenza di una dinamica fattuale incontestata, provvede a ricostruire sommariamente i fatti.
La Corte osserva come nel caso in esame si trattasse di un elettricista esperto cui era stato affidato un lavoro da svolgersi attraverso un elevatore e con una serie di strumenti di protezione di cui era stato correttamente dotato; osserva inoltre come un teste “esperto” avrebbe confermato che il lavoro in esame avrebbe dovuto e sarebbe potuto essere svolto in piena sicurezza esclusivamente dall’elevatore, senza spostarsi da esso.
Viene poi evidenziato come il lavoratore, soggetto particolarmente esperto di sicurezza sul lavoro, “tanto da essere nominato responsabile della sicurezza dei lavoratori della sua azienda, decide, forse per fare più in fretta, o comunque incautamente, di salire sul tetto per meglio posizionare i fili, percorre il tratto ricoperto da sottili lastre di eternit, che inevitabilmente si sfondano, e precipita al suolo”.
Ad avviso della Corte “nessun rimprovero può muoversi ad entrambi gli odierni ricorrenti in un caso siffatto, in quanto gli stessi si sono legittimamente fidati della professionalità del soggetto cui aveva affidato il lavoro da compiersi”.
Nel richiamare il consolidato orientamento per cui il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro, quando tale comportamento sia riconducibile all’insufficienza di cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (richiamando ex multis Cass. Pen. sez. IV n. 7364 del 14.1.2014, Scarselli, rv. 259321), la Corte osserva come il caso in esame, per quanto limite, fosse proprio un caso “in cui tutte le cautele possibili da assumersi ex ante erano state assunte”.
Le cautele assunte dagli imputati priva dell’evento dannoso erano infatti perfettamente idonee ad evitare eventi ricompresi nella classe di eventi prevedibili, e, secondo quanto statuito dalla sentenza Thyssenkrupp, (Cass. Sez. Un., n. 38343 del 24.4.2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, rv. 261103) correttamente assestate su un grado di categorialità accettabile.
Il comportamento della persona offesa, invece, non era in alcun modo prevedibile.
In Conclusione
Citando la pronuncia di Cass. Pen. Sez. 4, n. 41486 del 5.5.2015, Viotto, per ricordare come il modello della normativa antinfortunistica si sia tramutato, rinunciando alla propria natura “iperprotettiva” per assurgere ad un modello c.d. “collaborativo”, la S.C. sottolinea la differenza esistente tra un comportamento “esorbitante” del lavoratore ed un comportamento “abnorme” dello stesso: “Il primo riguarda quelle condotte che fuoriescono dall'ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci, nell'ambito del contesto lavorativo, il secondo, quello, abnorme, già costantemente delineato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si riferisce a quelle condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo, cioè, che nulla hanno a che vedere con l'attività svolta”.
Applicando dunque il criterio di dominabilità umana del fattore causale enunciato dalla pronuncia citata, la Corte conclude escludendo la sussistenza dell’elemento soggettivo (se non, addirittura, di quello oggettivo, per inciso), motivando l’annullamento della pronuncia impugnata con l’avvenuto raggiungimento della prova circa la valutazione preventiva del rischio da parte del datore di lavoro unitamente alla completezza della dotazione antinfortunistica di cui il lavoratore era stato dotato nel caso in esame.