Decreto Calderone, elevato il limite esenzione fiscale per il welfare aziendale
L’art. 40 del Decreto Legge del 4 maggio 2023 n° 48 entrato in vigore il 5 maggio contiene la disposizione denominata “Misure fiscali per il welfare aziendale” che innalza per il solo 2023 la soglia di non imponibilità dei c.d. fringe benefit a 3.000 euro, nonché le somme erogate o rimborsate per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Tale norma si riferisce solo ai lavoratori dipendenti con figli a carico, rimanendo, pertanto, invariata la soglia ordinaria di euro 258, 23 per coloro che sono senza figli a carico. Per l’art. 51 del TUIR il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualsiasi titolo conseguiti nel periodo d’imposta, anche mediante di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro costituiscono per l’appunto i c.d. fringe benefit.
Si ricorda che il 3° comma del richiamato art. 51 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.
Si ricorderà che tale soglia di non imponibilità era stata raddoppiata a 516,46 euro per il 2020 e per il 2021, e per il 2022 era stata innalzata in un primo momento a 600 euro e poi a 3.000 euro, ivi includendo - come opera ora il DL 48_ anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, come modificato dall’art. 3, comma 10, del DL 176/2022.
Il superamento della soglia degli ultimi periodi è stato riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, senza particolare distinzione.
Il DL 48 /2023 anche per il 2023 innalza la suddetta soglia a 3.000 euro, a condizione che vi siano figli a carico.
Non concorrono quindi a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.
Per figli a carico, si devono intendere quelli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR. Per tale disposizione, i figli sono considerati fiscalmente a carico se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell’anno un reddito pari o inferiore a 4.000 euro; se superano i 24 anni sono considerati a carico se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.
L’art. 40 del DL 48 precisa, altresì, che i datori di lavoro provvedono all’attuazione di tale nuova norma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Il superamento della soglia comporta la tassazione dell’intero importo e non solo dell’eccedenza.
Si ricorda che, oltre alla suddetta soglia dei fringe benefit - 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico, 258,23 per gli altri- rileva anche il bonus carburante di 200 euro, tutt’ora riconosciuto per il 2023 a tutti i dipendenti, senza distinzioni ai sensi dell’art. 1 comma 1 del DL 5/2023.