Alma Laboris Business School - Decreto Calderone, elevato il limite esenzione fiscale per il welfare aziendale

Decreto Calderone, elevato il limite esenzione fiscale per il welfare aziendale

Decreto Calderone, elevato il limite esenzione fiscale per il welfare aziendale

L’art. 40 del Decreto Legge del 4 maggio 2023 n° 48 entrato in vigore il 5 maggio contiene la disposizione denominata “Misure fiscali per il welfare aziendale” che innalza per il solo 2023 la soglia di non imponibilità dei c.d. fringe benefit a 3.000 euro, nonché le somme erogate o rimborsate per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Tale norma si riferisce solo ai lavoratori dipendenti con figli a carico, rimanendo, pertanto, invariata la soglia ordinaria di euro 258, 23 per coloro che sono senza figli a carico. Per l’art. 51 del TUIR il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualsiasi titolo conseguiti nel periodo d’imposta, anche mediante di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro costituiscono per l’appunto i c.d. fringe benefit.

Si ricorda che il 3° comma del richiamato art. 51 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.

Si ricorderà che tale soglia di non imponibilità era stata raddoppiata a 516,46 euro per il 2020 e per il 2021, e per il 2022 era stata innalzata in un primo momento a 600 euro e poi a 3.000 euro, ivi includendo - come opera ora il DL 48_ anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, come modificato dall’art. 3, comma 10, del DL 176/2022.

Il superamento della soglia degli ultimi periodi è stato riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, senza particolare distinzione.

Il DL 48 /2023 anche per il 2023 innalza la suddetta soglia a 3.000 euro, a condizione che vi siano figli a carico.

Non concorrono quindi a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.

Per figli a carico, si devono intendere quelli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR. Per tale disposizione, i figli sono considerati fiscalmente a carico se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell’anno un reddito pari o inferiore a 4.000 euro; se superano i 24 anni sono considerati a carico se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

L’art. 40 del DL 48 precisa, altresì, che i datori di lavoro provvedono all’attuazione di tale nuova norma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Il superamento della soglia comporta la tassazione dell’intero importo e non solo dell’eccedenza.

Si ricorda che, oltre alla suddetta soglia dei fringe benefit - 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico, 258,23 per gli altri- rileva anche il bonus carburante di 200 euro, tutt’ora riconosciuto per il 2023 a tutti i dipendenti, senza distinzioni ai sensi dell’art. 1 comma 1 del DL 5/2023.

 

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