Ferragosto di domenica in busta paga: come funziona?
Il giorno di Ferragosto, che quest'anno cade di domenica, è riconosciuto come giorno di festività.
Per le aziende del commercio operanti a Milano, Lodi, Monza e Brianza, a tutti gli effetti contrattuali, anche il giorno 16 agosto è considerata come una delle festività infrasettimanali. Ciò in quanto nel contratto integrativo provinciale del 1972 era stato istituito questo trattamento speciale per i comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Festività e prestazione lavorativa, come funziona il trattamento economico
Ritornando alla giornata del 15, in quanto “Assunzione della Vergine Maria”, la stessa è considerata festività infrasettimanale ai sensi dell'art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792. La disciplina da osservare in occasione della giornata festiva è contenuta nella citata legge n. 260/1949, ed in quella del 31 marzo 1954, n. 90, oltre che nelle specifiche disposizioni dei contratti collettivi, ai quali si rinvia.
La normativa prevede un trattamento economico specifico per il lavoro prestato nelle festività e la contrattazione collettiva vigente settore per settore integra tale disciplina dettagliandone il trattamento.
Quando le festività sono godute senza prestazione lavorativa deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (di solito operai per alcuni settori e/o lavoratori temporanei) un trattamento economico di festività rapportato ad un sesto della retribuzione settimanale.
La festività che coincida con la domenica, come nel caso di specie e/o ove non cadente in turnazione di riposo, comporta un trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri lavoratori.
Quando invece la festività non coincide con la domenica nessun trattamento aggiuntivo è dovuto agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio mensile. Salvo diversa previsione contrattuale, il diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva riconosciuto ai lavoratori retribuiti in misura fissa in caso di coincidenza di una festività con la domenica, non spetta invece in caso di coincidenza della stessa con il sabato non lavorativo (si veda a riguardo Ministero del Lavoro, nota n. 1664/2006). Si ricorda, a tal proposito, che il normale orario di lavoro è concentrato nell'arco di cinque giorni settimanali, ed il sesto sarà semplicemente, agli effetti di tutti gli istituti contrattuali, come non lavorativo e non anche come festivo.
Quando invece vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato.
Ferragosto in busta paga, come funziona la disciplina per i lavoratori in CIG/FIS
Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di CIG /FIS, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
- a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
Riepilogando:
- retribuzione a ore: sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall'inizio della CIG/FIS. Dopo i primi 15 giorni, sono a carico dell'Inps le festività infrasettimanali escludendo sempre sabati e domeniche;
- CIG a orario ridotto: a carico del datore di lavoro.
Cosa stabilisce l’INPS a riguardo dell’ANF
Per la retribuzione delle festività è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare nei limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall'Inps. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Regime fiscale e previdenziale
La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini dell'imponibile previdenziale, unitamente a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente di cui sopra, concorre alla determinazione dell'imponibile fiscale su quanto percepito dal lavoratore nel mese di agosto.
Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR