Assenze ingiustificate dal posto di lavoro in caso di demansionamento
La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di demansionamento, con la sentenza n. 836 dello scorso 16 gennaio, affermando che l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle contrattualmente stabilite, non giustifica l’assenza dello stesso dal posto di lavoro.
Il demansionamento non giustifica l’assenza dal lavoro
In altre parole, il demansionamento non giustifica l’assenteismo, che non può dunque essere qualificato come forma legittima di autotutela. Nel caso di specie, il lavoratore veniva adibito a mansioni minime, molto diverse da quelle espletate in precedenza; dopo due mesi passati a svolgere tali mansioni, il lavoratore decideva di non presentarsi più al lavoro, senza addurre una motivazione espressa.
I gradi di giudizio
La sentenza del giudice del gravame, in parziale riforma del provvedimento emanato in primo grado, respingeva la richiesta di riconoscimento delle mansioni superiori e dichiarava l’illegittimità del licenziamento per assenza del lavoratore, disponendone il reintegro nel posto di lavoro. La Corte d’Appello ha invero qualificato la condotta del dipendente come forma di autotutela ex art. 1460 c.c. Tale ricostruzione viene criticata dalla società datrice che, ricorrendo in Cassazione, rileva come non venga integrato neppure il requisito della gravità, richiesto dalla richiamata norma.
La Suprema Corte ha diversamente affermato che “il lavoratore non può rendersi totalmente inadempiente alla prestazione sospendendo ogni attività lavorativa, ove il datore di lavoro assolva a tutti gli altri propri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, assicurazione del posto di lavoro), potendo – una parte – rendersi totalmente inadempiente e invocare l’art. 1460 cod. civ. soltanto se è totalmente inadempiente l’altra parte”.
Al lavoratore spetta comunque la facoltà di adire le vie giudiziali per chiedere di essere nuovamente adibito a mansioni che professionalmente gli competono, non potendosi rifiutare a priori di prestare la propria attività lavorativa.