Alma Laboris Business School - Da Aifa i nuovi criteri per la classificazione dei farmaci innovativi

Da Aifa i nuovi criteri per la classificazione dei farmaci innovativi

Da Aifa i nuovi criteri per la classificazione dei farmaci innovativi

Bisogno terapeutico, valore terapeutico aggiunto e qualità delle prove, ovvero la robustezza degli studi clinici, sono i tre pilastri individuati dall’Agenzia quali elementi fondamentali di un modello di valutazione dell’innovatività di tipo multidimensionale. Modello che deve essere unico per tutti i farmaci che fanno riferimento a una specifica indicazione, sottolinea Aifa nell’Allegato 1, ma che ove necessario potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori indicatori specifici.

Secondo i nuovi criteri, al cuore della dimostrazione dell’innovatività di un prodotto vi dovrà essere “la dimostrazione di un valore terapeutico aggiunto (rispetto alle altre terapie disponibili) nel trattamento di una patologia grave (intesa come una malattia ad esito potenzialmente mortale, oppure che induca ospedalizzazioni ripetute, o che ponga il paziente in pericolo di vita o che causi disabilità in grado di compromettere significativamente la qualità della vita)”.

 

I tre pilastri dell’innovatività

L’Allegato 1 propone la classificazione del bisogno terapeutico su cinque diversi livelli, da quello massimo (che prevede l’assenza di opzioni terapeutiche per la specifica indicazione) , a quello importante (presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione, che non producono impatto su esiti clinicamente rilevanti e validati), moderato (presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione con impatto valutabile come limitato su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e/o con un profilo di sicurezza incerto o non del tutto soddisfacente), scarso (presenza di una o più alternative terapeutiche per la specifica indicazione con impatto valutabile come elevato su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e con un profilo di sicurezza favorevole) o assente (presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione in grado di modificare la storia naturale della malattia e con un profilo di sicurezza favorevole).

 

L’entità del beneficio clinico apportato dal nuovo farmaco rispetto alle alternative disponibili, se esistenti, e ad esiti clinicamente rilevanti e validati per la patologia in oggetto è la base per la determinazione del valore aggiunto del nuovo prodotto. Anche in questo caso sono cinque i diversi livelli individuati da Aifa:

  • Massimo: Il farmaco è in grado di guarire la malattia o comunque di modificarne significativamente la storia naturale;
  • Importante: Il farmaco modifica la storia naturale della malattia in una sottopopolazione di pazienti, o rappresenta un vantaggio clinicamente rilevante, ad esempio in termini di qualità della vita e di intervallo libero dalla malattia, rispetto alle alternative terapeutiche disponibili;
  • Moderato: maggiore efficacia di entità moderata o dimostrata in alcune sottopopolazioni di pazienti o su esiti surrogati, e con effetti limitati sulla qualità della vita.
  • Scarso: maggiore efficacia che, tuttavia, è stata dimostrata su esiti non clinicamente rilevanti oppure risulta di scarsa entità. Vantaggi minori (ad esempio via di somministrazione più favorevole) rispetto alle alternative terapeutiche disponibili;
  • Assente: assenza di un beneficio clinico aggiuntivo rispetto alle alternative terapeutiche disponibili.

 

Il documento sottolinea anche come il valore terapeutico aggiunto per i farmaci oncologici debba essere calcolo utilizzando come gold standard la sopravvivenza globale (overall survival – OS). In assenza di dati di OS (adeguatamente giustificata) potranno essere considerati parametri alternativi dipendenti anche dal tipo di neoplasia e dal setting terapeutico, quali la sopravvivenza libera da progressione (progression-free survival – PFS), la sopravvivenza libera da malattia (disease-free survival – DFS), la durata della risposta completa o altri esiti surrogati comprovati quali indicatori del beneficio clinico. Anche il profilo di tossicità entrerà a far parte della valutazione dell’Agenzia del farmaco.

Il metodo GRADE (Grading of recommendations assessment, development and evaluation) sarà invece utilizzato da Aifa per la valutazione della qualità degli studi clinici, parametro che sarà modulato in quattro diversi livelli: alta, moderata, bassa, molto bassa.

 

La procedura

Tutte le informazioni sulla tipologia di dati e le modalità per la trasmissione ad Aifa della richiesta di riconoscimento dell’innovatività sono contenute nella guida allegata al modulo appositamente predisposto dall’Agenzia. La richiesta deve essere riferita a una singola indicazione; secondo i nuovi criteri, per essere considerati “innovativi” i farmaci dovranno dimostrare per tale indicazione un bisogno terapeutico e un valore terapeutico aggiunto entrambi di livello “massimo” o “importante”, e una qualità delle prove “alta”.

La valutazione di Aifa terrà anche in debito conto la difficoltà di condurre studi clinici gold standard e di adeguata potenza nel caso di farmaci con indicazione per malattie rare, o con tassi di prevalenza ad esse assimilabili, per i quali sarà possibile attribuire l’innovatività anche sulla base di prove di qualità “bassa”.

Il giudizio dell’Agenzia emesso al termine della procedura di valutazione potrà prevedere tre diverse ipotesi, a partire dal pieno riconoscimento dell’innovatività in relazione alla singola indicazione terapeutica. In questa evenienza, il prodotto sarà inserito nel Fondo dei farmaci innovativi o in quello dei farmaci innovativi oncologici, potrà giovarsi dei benefici economici ex art. 1, c. 403 della Legge di bilancio 2017 (con durata massima di 36 mesi, stabilita dalla CTS) e potrà entrare anche nei Prontuari terapeutici regionali (ex art.10, c. 2, d.lgs. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012);

Qualora Aifa conceda un riconoscimento dell’innovatività condizionata (o potenziale in relazione alla singola indicazione terapeutica), il farmaco potrà unicamente essere inserito nei Prontuari terapeutici regionali. L’ultimo caso prevede il mancato riconoscimento dell’innovatività in relazione alla singola indicazione terapeutica.

 

Le aziende avranno dieci giorni di tempo dal ricevimento della relazione per inviare ad Aifa le proprie controdeduzioni. L’esito finale e la relativa valutazione della CTS saranno rese pubbliche sul portale dell’Agenzia contestualmente alla pubblicazione della determinazione di rimborsabilità e prezzo

Per i farmaci ad innovatività condizionata la sussistenza del requisito sarà rivalutata dopo 18 mesi dalla sua concessione. Il carattere d’innovatività potrà decadere qualora emergano nuove evidenze che smentiscano la valutazione iniziale; fatto che dà luogo anche a una nuova fase di negoziazione del prezzo e delle condizioni di rimborsabilità.

La possibilità di godere al massimo per 36 mesi dei benefici dell’innovatività vale solo per i farmaci “first in class” su una certa indicazione, mentre i farmaci “followers” che venissero riconosciuti come innovativi in relazione alla medesima indicazione potranno beneficiarne per il periodo residuo.

La determina di Aifa sottolinea anche come l’inserimento dei farmaci innovativi negli appositi fondi fa riferimento alle indicazioni riportate negli elenchi aggiornati mensilmente dall’Agenzia e disponibili sul sito istituzionale. Un decreto attuativo del Ministero della Salute in corso di definizione stabilirà le nuove modalità operative.

 

Iscriviti al Corso di Alta Specializzazione della Business School "Affari Regolatori" >>>

 

 

Iscriviti alla
Newsletter

Si prega di digitare Nome e Cognome.
Si prega di inserire una Email.
Campo non Valido

Risorse Alma Laboris

Opportunità

Press Area

Offerta Formativa

Placement

La Business School

ALMA IN.FORMA