Il contratto a tutele crescenti è una delle tipologie di rapporto di lavoro sempre più frequenti all’interno del contesto attuale, e rappresenta un elemento di recente attuazione.
Si tratta, infatti, di una forma di contratto a tempo indeterminato, introdotta dal governo italiano con il cosiddetto Jobs Act. Vediamo insieme come funziona, approfondendone la definizione, e cercando di capire cosa dice il diritto del lavoro a proposito di tematiche a esso correlate come il licenziamento del lavoratore e il preavviso che il lavoratore deve dare al suo datore in caso di dimissioni.
Cosa dice il diritto del lavoro sul contratto a tutele crescenti
Nel 2015, il governo italiano ha scelto di introdurre una ‘nuova’ forma di contratto di lavoro. Utilizziamo le virgolette, perché effettivamente con il contratto a tutele crescenti non parliamo di una tipologia che, prima del Jobs Act, non era presente nel sistema italiano, ma piuttosto di un elemento che aggiunge delle caratteristiche a quanto già previsto dalla legge in precedenza.
Tanto che possiamo affermare che non si tratta di un vero e proprio contratto ma più precisamente è una nuova disciplina che si concentra, in particolare, sui punti riguardanti il diritto di recesso da parte del datore di lavoro quando si è in presenza di un contratto a tempo indeterminato. È per questo che sarebbe più corretto indicarlo con la formula di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
La definizione di questo tipo di rapporto di lavoro: ecco cos’è
Diamo una definizione che riesca a spiegare il significato dell’espressione. Possiamo spiegare che cos’è il contratto a tutele crescenti indicandolo come una nuova regolamentazione del comune contratto a tempo indeterminato focalizzata, in particolare, sugli aspetti relativi al recesso datoriale illegittimo.
In tal senso, la nuova disciplina, il cui obiettivo è stato quello di sostituire la disciplina prevista dall’art. 18 della Legge n. 300 del 1970, il cosiddetto Statuto dei Lavoratori, ha individuato nel pagamento di un’indennità risarcitoria la sanzione principale applicabile in caso di licenziamento illegittimo.
Come accennato in precedenza, non si parla propriamente di una nuova tipologia contrattuale, ma di un diverso regime sanzionatorio per le ipotesi di licenziamento illegittimo. Questo regime non ha una valenza generale ma viene applicato ai soli lavoratori che verranno assunti a tempo indeterminato, come operai, impiegati e quadri, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, l’ormai lontano 7 marzo 2015.
Contratto a tutele crescenti e licenziamento, ecco cosa prevede
Cosa prevede, nel concreto, il contratto a tutele crescenti per quanto riguarda la disciplina del licenziamento? Questo elemento così discusso nell’ambito dei rapporti di lavoro si focalizza sui licenziamenti illegittimi, rivolgendosi ai lavoratori, dirigenti esclusi, che dopo la data del 7 marzo 2015 hanno maturato un’assunzione a tempo indeterminato. Inoltre, il Jobs Act revisiona anche le trasformazioni dei contratti a tempo determinato o di apprendistato in rapporti a tempo indeterminato, sempre avvenute dopo tale data, e dei lavoratori già assunti da aziende con oltre 15 dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015.
La disciplina del contratto a tutele crescenti stabilisce che il lavoratore di un’azienda con più di 15 dipendenti – che diventano 5 nel caso in cui si tratti di un’azienda agricola – non ha diritto al reintegro in caso di licenziamento illegittimo, ma solo a un indennizzo di natura economica. L’ammontare di quest’ultimo non è prestabilito in un compenso fisso, ma varia per il parametro dell’anzianità di servizio, crescendo con il tempo; è proprio da qui che trae origine l’espressione ‘tutele crescenti’, ovvero dalle modalità di calcolo della suddetta indennità.
A quali dipendenti si applica la disciplina del contratto a tutele crescenti? Nello specifico a solo ed esclusivamente ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
- Dipendenti neoassunti, ovvero assunti a tempo indeterminato a partire dall’entrata in vigore del Jobs Act;
- Operai, impiegati, quadri.
Contratto a tutele crescenti e preavviso dimissioni, cosa dice il diritto
Cosa dice, invece, la disciplina del contratto a tutele crescenti riguardo alle dimissioni, e al preavviso che un lavoratore deve dare? Il diritto del lavoro stabilisce che il recesso di cui parlavamo prima può essere una scelta operata dal lavoratore stesso, e dunque si può parlare, tecnicamente, delle dimissioni.
Ebbene, secondo questa disciplina, il lavoratore può rassegnare le proprie dimissioni senza dover fornire motivazioni, mentre il datore di lavoro può licenziare un dipendente a tempo indeterminato solo in alcuni casi specifici, di cui sopra. Non devono essere motivate, sì, ma perché siano legittime, le dimissioni devono rispettare il termine di preavviso stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).