Accanto al concetto ‘tradizionale’ di farmacia, nell’ambito della vendita di medicinali e prodotti legati al mondo della farmaceutica, c’è anche il dispensario farmaceutico.
Una attività che risponde a delle logiche diverse rispetto a quelle della tradizionale farmacia e delle parafarmacie. Vediamo insieme che cos’è e quale differenza intercorre tra questo tipo di attività e quella delle farmacie.
Che cos’è questa attività e quale normativa la regola
Nel diritto italiano, il dispensario farmaceutico è una struttura, diversa da una normale farmacia, destinata alla distribuzione di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati. Si tratta di un’attività la cui apertura è autorizzata dalla Regione in assenza di una farmacia prevista in pianta organica e non aperta.
L’art. 1, comma 3, L. n. 221/1968, così come modificato dalla L. n. 362/1991, prevede che nei comuni, frazioni, o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ove non sia aperta una farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni possono istituire dispensari farmaceutici.
Un dispensario farmaceutico è dunque una struttura, diversa da una farmacia, destinata alla distribuzione di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati. Viene affidato al titolare di una farmacia, privata o pubblica, con preferenza per il titolare più vicino.
Dispensario farmaceutico e farmacia: quali differenze?
Ma dunque, che differenza c’è tra un dispensario farmaceutico e una farmacia? Un dispensario rappresenta solo “un rimedio suppletivo rispetto a quello primario della farmacie, al quale pertanto non è assimilabile, tanto è vero che – diversamente da quest’ultimo – risulta privo di circoscrizione territoriale e di autonomia tecnico-funzionale”. Esercita dunque una funzione diversa: ha come unico scopo quello di consentire l’accesso ai farmaci nelle zone sprovviste di presidi farmaceutici.